Informazioni per i lavoratori nati dopo il 30 novembre 1950 che intendono presentare domanda per beneficiare di una rendita della Fondazione FAR.
Richiesta di prestazioni
Per permetterci di accertare il vostro diritto a una rendita PEAN, dovete trasmetterci una richiesta di prestazioni almeno 6 mesi prima dell'inizio auspicato della rendita. ATTENZIONE: spetta a voi assicurarvi che la richiesta venga trasmessa per tempo!
Per trasmettere la richiesta di prestazioni avete tre possibilità:
- Contattate uno degli uffici amministrativi dei sindacati Unia, Syna o Quadri dell'Edilizia Svizzera che vi consiglieranno gratuitamente e all’occorrenza vi aiuteranno a compilare la richiesta di prestazioni. Trovate gli indirizzi di questi uffici alla Guida alla presentazione della richiesta di prestazioni (pagine 3 e 4). L’ufficio da voi contattato provvederà a trasmettere la richiesta.
- Chiedete al vostro datore di lavoro di aiutarvi a compilare la richiesta di prestazioni e a procurarvi i documenti necessari. La richiesta, unitamente ai documenti previsti, va inviata alla Fondazione FAR, Obstgartenstrasse 19, 8006 Zurigo (è consigliato l'invio per raccomandata LSI).
- Compilate voi stessi il modulo per la richiesta di prestazioni. Trovate il modulo e le istruzioni alla Richiesta di prestazioni e la Guida alla presentazione. Consultate anche il promemoria «Personale con funzioni direttive» e «Possibilità di continuazione dell’assicurazione LPP». La richiesta, unitamente ai documenti previsti, va inviata alla Fondazione FAR, Obstgartenstrasse 19, 8006 Zurigo (è consigliato l'invio per raccomandata LSI).
Criteri da soddisfare per poter beneficiare di prestazioni PEAN (art.14 CCL PEAN)
- La prima data possibile per l'inizio della rendita è il mese successivo al compimento dei 60 anni. Fino a tale data dovete lavorare nel settore dell'edilizia principale oppure essere iscritti come disoccupati presso il servizio competente, di norma l’Ufficio regionale di collocamento URC.
- Per poter beneficiare di una rendita intera, negli ultimi 20 anni dovete aver esercitato per almeno 15 anni – di cui gli ultimi 7 prima di riscuotere le prestazioni senza interruzioni – un’attività a tempo pieno sottoposta al CCL PEAN in un’impresa rientrante nel campo di applicazione del CCL PEAN.
- Per poter beneficiare di una rendita ridotta, negli ultimi 20 anni prima della data d’inizio richiesta per la rendita dovete aver esercitato per almeno 10 anni – di cui gli ultimi 7 prima di riscuotere le prestazioni senza interruzioni – un’attività sottoposta al CCL PEAN in un’impresa rientrante nel campo di applicazione del CCL PEAN. (La riduzione è pari a 1/180 per ogni mese mancante).
- Negli ultimi 7 anni prima della data d’inizio richiesta per la rendita, l’attività lavorativa può essere stata interrotta al massimo da 2 anni di disoccupazione (a condizione che eravate iscritti come disoccupati presso il servizio competente, di norma l'Ufficio regionale di collocamento). È considerata disoccupazione anche un’attività svolta in un ramo diverso dal settore dell’edilizia principale, sempre che eravate iscritti presso l’URC e l’attività in questione non si è protratta per più di 2 anni.
- Se beneficiate di prestazioni dell’assicurazione invalidità, queste non devono essere superiori a una mezza rendita AI e dovete lavorare almeno al 50% nel settore dell’edilizia principale o essere iscritti come disoccupati al 50%.
- Vi ricordiamo che le rendite PEAN sono calcolate secondo regole speciali per i lavoratori stagionali, le persone impiegate a tempo parziale e i beneficiari di prestazioni AI. Per maggiori informazioni e definizioni concrete rimandiamo al CCL PEAN / Regolamento PEAN.
Calcolo della rendita transitoria (art.16 CCL PEAN)
La rendita mensile non ridotta viene calcolata nel modo seguente:
65% del salario annuo concordato nell’ultimo anno lavorativo, senza supplementi, indennità per ore supplementari ecc. (= salario base per la rendita), più CHF 6'000.–, diviso 12.
La rendita transitoria non può superare i seguenti valori limite:
- 80% del salario base per la rendita oppure
- 2,4 volte la rendita AVS semplice massima (dal 1° gennaio 2011 la rendita PEAN massima corrisponde a CHF 5’568.–).
Cassa pensioni
Informatevi presso la vostra cassa pensioni per sapere se potete rimanere affiliati. Se ciò non fosse possibile o se non lo desiderate, potete scegliere una delle seguenti opzioni:
- far versare il capitale della cassa pensioni alla Fondazione Istituto Collettore LPP (vantaggio: possibilità di percepire una rendita o di ritirare il capitale a 65 anni)
- ritirare il capitale, se il regolamento della cassa pensioni lo prevede
- istituire un conto di libero passaggio / accendere una polizza di libero passaggio (in questo caso è possibile soltanto l’opzione della liquidazione in capitale)
Per maggiori dettagli rimandiamo all’«Informativa sulle possibilità di continuazione dell’assicurazione LPP».
Compensazione degli accrediti di vecchiaia LPP (art.19 CCL PEAN)
Il contributo di risparmio LPP viene versato alla vostra ex cassa pensioni oppure alla Fondazione Istituto Collettore LPP e corrisponde al 12% (18% per i lavoratori che beneficeranno del pensionamento anticipato dal 01.01.2012) del salario coordinato o del salario coordinato massimo.
Contributi AVS
In quanto beneficiari di una rendita PEAN, dovete di regola pagare contributi AVS per persone inattive professionalmente.
Per maggior informazioni potete rivolgervi alla Cassa di compensazione del vostro datore di lavoro oppure alla Cassa di compensazione cantonale del vostro luogo di domicilio.
Attività lavorative consentite (art.15 CCL PEAN)
- Dal 1° gennaio 2011, in quanto beneficiari di prestazioni della Fondazione FAR, potete conseguire un guadagno di
CHF 20'880.– per anno civile nel settore dell’edilizia principale (calcolo pro rata per le frazioni di anno) oppure - un guadagno massimo di CHF 10'440.– per anno civile al di fuori del settore principale della costruzione o in quanto indipendente (calcolo pro rata per le frazioni di anno).
- Se prima della data d’inizio richiesta per la rendita avete esercitato regolarmente per almeno tre anni un’attività accessoria, potete mantenerla nella stessa misura in aggiunta al guadagno di cui sopra.
- Trovate maggiori informazioni sul guadagno consentito e sulle sanzioni applicate in caso di superamento degli importi massimi sulla scheda allegata alla decisione sulle prestazioni.
* Limite LPP / ** Metà del limite LPP: generalmente questi importi sono adeguati al rincaro ogni 2 anni.