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Informazioni per i lavoratori nati dopo il 30 novembre 1950 che intendono presentare domanda per beneficiare di una rendita della Fondazione FAR.

Richiesta di prestazioni

Per permetterci di accertare il vostro diritto a una rendita PEAN, dovete trasmetterci una richiesta di prestazioni almeno 6 mesi prima dell'inizio auspicato della rendita. ATTENZIONE: spetta a voi assicurarvi che la richiesta venga trasmessa per tempo!
Per trasmettere la richiesta di prestazioni avete tre possibilità:

  1. Contattate uno degli uffici amministrativi dei sindacati Unia, Syna o Quadri dell'Edilizia Svizzera che vi consiglieranno gratuitamente e all’occorrenza vi aiuteranno a compilare la richiesta di prestazioni. Trovate gli indirizzi di questi uffici alla Guida alla presentazione della richiesta di prestazioni (pagine 3 e 4). L’ufficio da voi contattato provvederà a trasmettere la richiesta.
  2. Chiedete al vostro datore di lavoro di aiutarvi a compilare la richiesta di prestazioni e a procurarvi i documenti necessari. La richiesta, unitamente ai documenti previsti, va inviata alla Fondazione FAR, Obstgartenstrasse 19, 8006 Zurigo (è consigliato l'invio per raccomandata LSI).
  3. Compilate voi stessi il modulo per la richiesta di prestazioni. Trovate il modulo e le istruzioni alla Richiesta di prestazioni e la Guida alla presentazione. Consultate anche il promemoria «Personale con funzioni direttive» e «Possibilità di continuazione dell’assicurazione LPP». La richiesta, unitamente ai documenti previsti, va inviata alla Fondazione FAR, Obstgartenstrasse 19, 8006 Zurigo (è consigliato l'invio per raccomandata LSI).

Criteri da soddisfare per poter beneficiare di prestazioni PEAN (art.14 CCL PEAN)

Calcolo della rendita transitoria (art.16 CCL PEAN)

La rendita mensile non ridotta viene calcolata nel modo seguente:

65% del salario annuo concordato nell’ultimo anno lavorativo, senza supplementi, indennità per ore supplementari ecc. (= salario base per la rendita), più CHF 6'000.–, diviso 12.

La rendita transitoria non può superare i seguenti valori limite:

Cassa pensioni

Informatevi presso la vostra cassa pensioni per sapere se potete rimanere affiliati. Se ciò non fosse possibile o se non lo desiderate, potete scegliere una delle seguenti opzioni:

Per maggiori dettagli rimandiamo all’«Informativa sulle possibilità di continuazione dell’assicurazione LPP».

Compensazione degli accrediti di vecchiaia LPP (art.19 CCL PEAN)

Il contributo di risparmio LPP viene versato alla vostra ex cassa pensioni oppure alla Fondazione Istituto Collettore LPP e corrisponde al 12% (18% per i lavoratori che beneficeranno del pensionamento anticipato dal 01.01.2012) del salario coordinato o del salario coordinato massimo.

Contributi AVS

In quanto beneficiari di una rendita PEAN, dovete di regola pagare contributi AVS per persone inattive professionalmente.
Per maggior informazioni potete rivolgervi alla Cassa di compensazione del vostro datore di lavoro oppure alla Cassa di compensazione cantonale del vostro luogo di domicilio.

Attività lavorative consentite (art.15 CCL PEAN)

* Limite LPP / ** Metà del limite LPP: generalmente questi importi sono adeguati al rincaro ogni 2 anni.


 

 

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