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Stato: 1° gennaio 2012

Regolamento concernente le prestazioni e i contributi della Fondazione per il pensionamento anticipato nel settore dell´edilizia principale

In applicazione degli statuti della Fondazione per il pensionamento anticipato nel settore dell´edilizia principale (Fondazione FAR) e in osservanza del contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell´edilizia principale (CCL PEAN), il Consiglio di fondazione emana il regolamento qui appresso.

1.       In generale

Art.1    Scopo

1           Il presente regolamento disciplina il pensionamento anticipato volontario negli ultimi cinque anni che precedono l´età ordinaria di pensionamento AVS e prevede una compensazione finanziaria per questi anni di transizione.

2           Il regolamento definisce a tal fine il finanziamento, le prestazioni, le condizioni e la realizzazione del pensionamento anticipato.

Art.2    Principio

1           Il pensionamento anticipato nel settore dell´edilizia principale è un´istituzione nazionale svincolata da istituti di previdenza statali e privati, fondata e gestita indipendentemente da altre istituzioni sociali e soluzioni di previdenza per la vecchiaia e complementarmente a queste ultime.

2           L´istituzione è un ente partenariale dei datori di lavoro e dei lavoratori dell´edilizia principale in Svizzera, rappresentati dalle loro associazioni (Società Svizzera degli Impresari-Costruttori da una parte, Sindacato UNIA (precedentemente SEI, Sindacato Edilizia & Industria) e Sindacato interprofessionale SYNA dall´altra).

3           Il pensionamento anticipato, in particolare la sua introduzione e le sue prestazioni, dipendono dai mezzi disponibili. Al fine di garantire un´evoluzione finanziaria adeguata, la Fondazione FAR svolge un´attività di controlling.

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2.       Campo d´applicazione

Art.3    Imprese e lavoratori assoggettati

1           Il presente regolamento è applicabile alle imprese e alle categorie di lavoratori assoggettate al CCL PEAN nonché alle imprese e alle categorie di lavoratori assoggettate al CCL PEAN per effetto della dichiarazione di obbligatorietà generale.

2            Altre imprese e categorie di lavoratori possono essere assoggettate al regolamento PEAN mediante un altro CCL e la dichiarazione di obbligatorietà generale di quest´ultimo, previo consenso delle parti contraenti il CCL PEAN e del Consiglio di fondazione.

3           L´assoggettamento al campo d´applicazione del CCL PEAN o la dichiarazione scritta di adesione a quest´ultimo producono gli stessi effetti giuridici di un contratto di adesione stipulato con la Fondazione FAR.

3bis       Le imprese con reparti inclusi nel campo di applicazione aziendale del CCL PEAN o del CCL PEAN dichiarato di obbligatorietà generale possono, mediante un contratto di adesione, far aderire alla Fondazione FAR altri reparti esclusi dal campo di applicazione aziendale. Il contratto di adesione ha una durata minima di cinque anni e può essere disdetto con un preavviso di tre anni. La disdetta, tuttavia, prende effetto al più presto alla fine dell´anno civile successivo all´ultimo versamento di una prestazione erogata dalla Fondazione FAR a un ex lavoratore. A titolo di indennità di adesione, l´impresa deve versare un forfait d´entrata unico. L´impresa deve inoltre dimostrare che i lavoratori o i loro rappresentanti aziendali hanno approvato l´adesione, rispettivamente la disdetta.

4           Sono considerati dirigenti ai sensi dell´art.3 cpv.3 CCL PEAN i capi cantiere e, inter alia, ogni persona iscritta nel registro di commercio come procuratore, gerente, socio, direttore, titolare, consigliere di amministrazione o con funzione analoga oppure che possa esercitare un influsso determinante sull´impresa. Queste persone non soggiacciono neppure al presente regolamento se svolgono un´attività a tempo pieno o a tempo parziale giusta l´art.3 cpv.1 CCL PEAN nella stessa impresa o nello stesso gruppo di imprese. Si presume che una persona possa esercitare un influsso determinante sull´andamento degli affari dell´impresa se essa detiene una partecipazione superiore al 20 per cento nell´impresa o nell´azienda che controlla l´impresa. Il Consiglio di fondazione può emanare direttive più precise.

Art.4    Rapporto con particolari soluzioni aziendali o regionali

1           Il Consiglio di fondazione è tenuto a stipulare, con i rappresentanti delle soluzioni speciali (Vallese e Vaud), contratti di cooperazione concernenti l´equilibrio finanziario tra le casse e la parità di trattamento dei lavoratori al momento del passaggio al nuovo sistema.

2           Le imprese con istituti di previdenza propri che prevedono già il pensionamento anticipato sono assoggettate al regolamento PEAN. Il datore di lavoro versa i contributi alla Fondazione FAR. Per il pagamento delle prestazioni trova applicazione l´art.18 cpv.4 Reg. PEAN.

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3.       Finanziamento

Art.5    Provenienza dei fondi

1           I fondi per il finanziamento del pensionamento anticipato provengono in linea di principio dai contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori, da apporti di terzi nonché dal reddito del patrimonio della Fondazione FAR.

2           (abrogato)

3           Per il finanziamento si applica il sistema di ripartizione dei capitali di copertura. Oltre alla costituzione di riserve adeguate, i contributi devono servire esclusivamente a finanziare le rendite transitorie concesse nei corrispondenti periodi e le prestazioni per i probabili casi di rigore.

4           Le parti contraenti il CCL PEAN controllano regolarmente, in base alle comunicazioni della Fondazione FAR, se si impongono i provvedimenti di cui all´art.10 cpv.1 e 2. Reg. PEAN. Le parti e la Fondazione FAR possono esigere che si aprano delle trattative ai sensi dell´art.10 Reg. PEAN al più tardi entro un mese dalla loro notifica scritta.

Art.6    Salario determinante

1           I contributi sono calcolati in base al salario determinante, ossia il salario soggetto all´obbligo contributivo AVS fino al massimo LAINF del lavoratore assoggettato.

2           Il datore di lavoro trasmette alla Fondazione FAR al più tardi entro il 31 gennaio il certificato di salario nominativo delle persone assoggettate al CCL PEAN (indicando anche il loro numero AVS) per l´anno civile trascorso.

Art.7    Contributi del lavoratore

1           Il contributo del lavoratore corrisponde all´1% del salario determinante.

2           Il datore di lavoro deduce i contributi da ogni salario corrisposto, sempre che i contributi non siano prelevati in altro modo.

Art.8    Contributi del datore di lavoro

Il contributo del datore di lavoro corrisponde al 4% del salario determinante.

Art.9    Modalità di prelievo

1           Il datore di lavoro deve versare alla Fondazione FAR la totalità dei contributi, ovvero i suoi e quelli dei lavoratori.

2           La massa salariale annuale determinante per il calcolo dei contributi viene stabilita in base alle informazioni fornite dall´impresa giusta l´art.6 cpv.2 Reg. PEAN. Il datore di lavoro comunica tempestivamente alla Fondazione FAR le differenze superiori al 10% della massa salariale dichiarata registrate durante l´anno. Se l´impresa non comunica la massa salariale, la Direzione della Fondazione FAR ha il diritto di stabilire mediante stima l´ammontare dei contributi ancora scoperti e non ancora prescritti.

3           Il datore di lavoro è tenuto a versare acconti a scadenze trimestrali, pagabili entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura, in ogni caso al più tardi alla fine del trimestre. Gli acconti sono calcolati in base alla massa salariale determinante per la fattura definitiva o all´ultima notifica della massa salariale a tenore del cpv.2.

4           La Fondazione fattura un importo di CHF 50.– per ogni richiamo e addebita interessi di mora del 5% a partire dalla scadenza della fattura.

5           Il Consiglio di fondazione ha la competenza di convenire o prevedere altre modalità di prelievo, sempre che il risultato sia equivalente.

Art.10   Altri provvedimenti a garanzia del fabbisogno finanziario

1           Per assicurare un´evoluzione finanziaria adeguata sotto la responsabilità del Consiglio di fondazione, si applicano le seguenti regole di base del controlling:

  1. si devono allestire e tenere statistiche precise sulle categorie dei collaboratori dal 50º anno d´età, con particolare riguardo ai fattori invalidità e mortalità,
  2. il flusso finanziario deve essere controllato in modo permanente e sistematico, e le misure che si impongono devono essere inoltrate alle associazioni fondatrici, ossia alle parti contraenti il CCL PEAN,
  3. il controlling deve fornire le basi necessarie affinché la Fondazione FAR possa, al più tardi a fine giugno dell´anno precedente, prendere decisioni in merito al piano delle prestazioni (per esempio all´ammontare delle prestazioni e alla data d´introduzione) e comunicarle.

2           Se i fondi disponibili e quelli preventivati non sono sufficienti, in sede previsionale, a finanziare le prestazioni, su richiesta del Consiglio di fondazione le parti contraenti il CCL PEAN avviano trattative sulle misure da adottare, ossia:

  1. rallentamento dell´introduzione secondo l´art.36 cpv.1 Reg. PEAN,
  2. riduzione delle prestazioni,
  3. riscossione di contributi più elevati. I contributi dei datori di lavoro, tuttavia, non possono essere aumentati prima del 2011.

3           Se sono necessarie misure improrogabili per garantire la disponibilità delle risorse finanziarie, il Consiglio di fondazione può posticipare l´introduzione di età di pensionamento più bassa o ridurre le prestazioni. In tal caso informa immediatamente le parti contraenti.

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4.       Prestazioni

Art.11  Principio

1           Le prestazioni agli aventi diritto devono essere allineate ai mezzi finanziari disponibili.

2           L´ammontare delle prestazioni regolamentari è determinato in base alle disposizioni regolamentari in vigore al momento in cui le prestazioni iniziano a decorrere (per i casi di rigore a tenore dell´art.23 Reg. PEAN alla scadenza).

3           L´ammontare complessivo delle prestazioni notificate è calcolato e accantonato per l´inizio delle prestazioni secondo principi attuariali.

4           (abrogato)

Art.12   Tipi di prestazioni

La Fondazione corrisponde unicamente le seguenti prestazioni:

  1. rendite transitorie,
  2. compensazione di accrediti di vecchiaia LPP,
  3. integrazione temporanea di rendite per vedove, vedovi e orfani,
  4. prestazioni sostitutive per casi di rigore.

Art.13  Rendita transitoria

1           Il lavoratore può chiedere una rendita transitoria se soddisfa cumulativamente i seguenti requisiti:

  1. ha compiuto il 60º anno d´età (fatto salvo l´art.36 cpv.1 Reg. PEAN),
  2. non ha ancora raggiunto l´età ordinaria di pensionamento AVS,
  3. negli ultimi vent´anni ha lavorato almeno quindici anni – di cui gli ultimi sette prima di riscuotere le prestazioni ininterrottamente – presso un´impresa rientrante nel campo di applicazione del CCL PEAN,
  4. si ritira definitivamente dall´attività lavorativa.

1bis       Quale durata dell´occupazione conformemente al cpv.1 lett. c e all´art.23 cpv.1 lett. b Reg. PEAN vengono computati anche i periodi in cui i lavoratori sono stati collocati presso un´impresa assoggettata al CCL PEAN per conto di una ditta che fornisce personale a prestito, a condizione che la funzione svolta nell´impresa acquisitrice rientri nel campo d´applicazione delle persone assoggetatte (art.3 cpv.1 CCL PEAN) e che per il periodo in questione siano stati effettuati versamenti di contributi alla Fondazione FAR in conformità all´art.8 CCL PEAN.

1ter       Di norma la durata dell´occupazione di sette anni a tenore del cpv.1 lett. c non è interrotta da un congedo non pagato se sono soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:

La rendita è ridotta per la durata del congedo non pagato in conformità all´art.16 cpv.4.

2           Il lavoratore che non soddisfa pienamente il requisito della durata dell´occupazione di cui al cpv.1 lett. c può chiedere una rendita transitoria ridotta se

  1. negli ultimi vent´anni ha lavorato soltanto dieci anni nel settore dell´edilizia principale in Svizzera, di cui gli ultimi sette anni prima di riscuotere le prestazioni ininterrottamente
    e/o
  2. negli ultimi sette anni prima del pensionamento è stato disoccupato per un periodo massimo di due anni. È considerato disoccupato solo chi è iscritto come tale presso il servizio competente, di norma l´Ufficio regionale di collocamento (URC), indipendentemente dalla sua collocabilità. Ciò vale anche per le persone inabili al lavoro il cui rapporto di lavoro si è concluso. È considerata disoccupazione anche l´interruzione di un´attività sottoposta al CCL PEAN senza iscrizione presso il servizio competente, se subentra in seguito alla perdita involontaria del posto di lavoro (disdetta del datore di lavoro, fallimento), se è durata al massimo sei mesi e se il richiedente ha nuovamente lavorato nel campo di applicazione del CCL PEAN tra il suddetto periodo d´inattività e l´inizio auspicato della rendita. Il Consiglio di fondazione può emanare direttive più precise.

2bis       Se un richiedente non soddisfa i requisiti del CCL PEAN e del Regolamento PEAN per ricevere prestazioni dalla data da lui richiesta o da quella corrispondente alla scadenza prevista e se si accerta che li avrebbe soddisfatti in un momento tra il compimento dei 60 anni e la sua età attuale, per il periodo dalla data richiesta o da quella corrispondente alla scadenza prevista per l'inizio della rendita fino all'età ordinaria di pensionamento gli vengono concesse pro rata le prestazioni alle quali avrebbe avuto diritto, se si fosse annunciato tempestivamente per la prima data utile di inizio della rendita.
In caso di lacune contributive tra la prima data utile e la data effettiva di inizio della rendita, il richiedente deve versare i contributi mancanti sia del datore di lavoro sia del lavoratore.     

3           Se, prima dell´inizio della rendita transitoria, al lavoratore vengono pagate le vacanze non godute o le ore straordinarie non compensate e se tale importo è superiore a un salario mensile o al normale orario di lavoro mensile convenuto contrattualmente, l´inizio della rendita è differito di un mese per ogni mese pagato integralmente. Non si tiene conto dei mesi iniziati.

4           In casi particolari, per evitare penalizzazioni ingiuste, il Consiglio di fondazione può concedere una rendita transitoria, a condizione che l'inadempimento dei requisiti del CCL PEAN e del Regolamento PEAN – considerati cumulativamente – sia di entità minima e che il richiedente abbia lavorato in prevalenza nel settore dell'edilizia principale.
In caso di lacune contributive, il Consiglio di fondazione deve richiedere il pagamento retroattivo dei contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro e può disporre una riduzione della rendita.

5           Le persone che, al momento dell´entrata in vigore del CCL PEAN, beneficiano già di un pensionamento anticipato nell´ambito di una soluzione aziendale, possono chiedere una rendita transitoria della Fondazione FAR se soddisfano i requisiti necessari, ovvero se non hanno ancora raggiunto l´età ordinaria AVS. Il diritto alla rendita esistente è da computare.

Art.14   Attività lavorative consentite

1           Nel periodo in cui percepisce prestazioni della Fondazione FAR, il lavoratore può svolgere un'attività lucrativa entro i limiti specificati qui di seguito senza incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 24.

2           Per il calcolo del guadagno consentito si applicano le seguenti regole:

  1. è determinante il salario lordo (salario sottoposto all´obbligo contributivo AVS o prestazioni assicurative versate in sostituzione del salario nonché proventi da attività lucrative all´estero), compresa la 13a mensilità, le indennità per vacanze e per giorni festivi, oppure il reddito da attività lucrativa indipendente sottoposto all´obbligo contributivo AVS;
  2. di regola il periodo di controllo corrisponde all´anno civile; in caso di periodi di controllo più brevi (inizio o fine di una rendita PEAN), i valori limite per il guadagno consentito vengono calcolati proporzionalmente;
  3. In caso di attività lucrative parallele soggette e non soggette al campo di applicazione del CCL PEAN o in caso di attività lucrativa indipendente, il reddito complessivo non può superare il guadagno limite consentito per attività in imprese incluse nel campo di applicazione del CCL PEAN. Inoltre il guadagno conseguito fuori dal settore dell'edilizia principale o con un'attività indipendente non può superare la metà del limite previsto dall'art.7 cpv.1 LPP.

3           I guadagni accessori conseguiti per più di tre anni prima dell´inizio della rendita transitoria possono essere conseguiti anche in seguito nella stessa misura, senza decurtazione delle prestazioni. Il Consiglio di fondazione può fissare un limite massimo.

Art.15  Rendita transitoria ordinaria

1           La rendita transitoria ordinaria si compone di

  1. un importo base di almeno CHF 6´000.– l´anno e
  2. il 65% del salario annuo stabilito per l´ultimo anno d´impiego, senza indennità supplementari, retribuzione di ore straordinarie ecc. (salario base per la rendita). È determinante il salario prima della scadenza del termine di notifica. È fatto salvo l´art.17 cpv.3 Reg. PEAN.

2           La rendita transitoria ai sensi del cpv.1 non può tuttavia superare i seguenti valori limite:

  1. 80% del salario base per la rendita,
  2. 2,4 volte la rendita AVS semplice massima

3           Se, nei 36 mesi precedenti la scadenza del termine per la richiesta di prestazioni, i salari mensili concordati (esclusi i supplementi e le indennità per ore supplementari, inclusa la quota di 13a mensilità) subiscono variazioni superiori al 5 per cento da un periodo di 12 mesi a quello successivo, la base di calcolo è costituita dal salario mensile medio di questi 36 mesi.

Art.16  Rendita transitoria ridotta

1           Riceve una rendita transitoria ridotta chi soddisfa i requisiti di cui all´art.13 cpv.2 Reg. PEAN. La riduzione è pari a 1/180 per ogni mese mancante.

2           Chi non adempie al requisito dei sette anni per motivi di disoccupazione (art.13 cpv.2 lett. b Reg. PEAN) può continuare a lavorare per recuperare il periodo mancante, oppure versare retroattivamente la totalità dei contributi pregressi (datore di lavoro e lavoratore) relativamente al periodo mancante. In caso contrario la rendita transitoria è ridotta di 1/180 per ogni mese mancante.

3           I capoversi 1 e 2 sono applicabili cumulativamente.

4           La riduzione della rendita ai sensi dell´art.13 cpv.1ter e 4 Reg. PEAN è pari a 1/180 per ogni mese mancante.

Art.17  Invalidi, stagionali e lavoratori a tempo parziale

1           Per il calcolo ai sensi dell´art.13 cpv.1 lett. c Reg. PEAN, si ritiene che abbiano lavorato per un anno intero le persone che, essendo impiegate come stagionali, invalide o occupate a tempo parziale, hanno svolto un´attività assoggettata al CCL PEAN almeno nella misura del 50% per anno civile.

1bis       In caso di invalidità la rendita è computata solo se il lavoratore percepisce al massimo una mezza rendita AI.

1ter       Per lavoro stagionale ai sensi dell´art.17 cpv.3 CCL PEAN si intende l´attività prestata in un´impresa a tenore del CCL PEAN a condizione che

  1. si sia svolta nel periodo tra inizio marzo e fine novembre,
  2. sia durata almeno sei mesi consecutivi nell´arco di tempo summenzionato e
  3. si sia ripetuta per almeno tre stagioni consecutive.

I periodi di disoccupazione comprovata nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, dovuti a un impiego stagionale, non sono considerati nel conteggio del periodo massimo giusta l´art.14 cpv.2 lett. b CCL PEAN.

1quater Per tempo parziale si intende la quota parte dell´orario di lavoro annuale fissata in un contratto di lavoro individuale ai sensi dell´art.24 CNM che il lavoratore è tenuto a prestare. Il lavoratore non mette a disposizione del datore di lavoro l´intero orario bensì solo alcune ore, mezze giornate o giornate intere (art.23 cpv.3 CNM). Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. Il lavoro a tempo parziale deve essere concordato in anticipo ed essere prestato in modo regolare e ricorrente.

Non si parla di lavoro a tempo parziale se negli ultimi sette anni prima di riscuotere le prestazioni un dipendente lavora per un anno al 50% in un´impresa assoggettata al CCL PEAN e al 50% in un´impresa non assoggettata al CCL PEAN, a meno che tali attività siano ricorrenti.

Non hanno diritto alle prestazioni le persone che svolgono un´attività a tempo pieno o a tempo parziale giusta l´art.3 cpv.1 CCL PEAN e che sono dirigenti della stessa impresa o dello stesso gruppo di imprese secondo l´art.3 cpv.3 CCL PEAN e l´art.3 cpv.4 Reg. PEAN.

2           Le prestazioni sono ridotte proporzionalmente al grado di occupazione e agli anni di lavoro a tempo parziale prestati durante gli ultimi quindici anni nel settore dell´edilizia principale. Il Consiglio di fondazione emana disposizioni dettagliate in materia di riduzioni.

3           In caso di riduzione dell´attività lavorativa nell´anno precedente il pensionamento anticipato, la rendita mensile PEAN non può essere superiore al 90% dell´ultimo salario lordo concordato, adeguato al tempo di lavoro parziale (salario annuo effettivo, compresa la 13a mensilità, diviso 12). In questo senso non sono considerati lavoratori a tempo parziale gli invalidi e i disoccupati parziali.

Art.18  Coordinamento

1           Nella misura in cui non siano espressamente previste eccezioni, le prestazioni disciplinate dal presente regolamento sono sussidiarie ad altre prestazioni legali e contrattuali.

2           Se percepita unitamente a prestazioni legali o contrattuali dell´assicurazione invalidità, della SUVA, della previdenza professionale, dell´assicurazione d´indennità giornaliera o dell´assicurazione militare, la rendita transitoria è ridotta in misura tale che, tenuto conto delle prestazioni legali o contrattuali computabili, l´avente diritto non percepisca un importo superiore alla rendita transitoria. Le prestazioni legali o contrattuali sono computabili

  1. al 100% se l´evento all´origine della prestazione subentra al massimo tre anni prima dell´inizio della rendita transitoria o dopo,
  2. [abrogato]
  3. allo 0% se l´evento all´origine della prestazione subentra prima.

Il reddito complessivo composto dalle indennità sostitutive del salario e dalla rendita transitoria non può in nessun caso superare il reddito complessivo percepito prima del pensionamento anticipato né la rendita PEAN massima.

3           Le rendite transitorie possono essere cumulate con le rendite AVS e della previdenza professionale ridotte per effetto del pensionamento anticipato.

4           Se un istituto di previdenza prevede prestazioni di vecchiaia ordinarie prima dell´età di pensionamento AVS, la rendita transitoria è versata a detto istituto di previdenza, sempre che quest´ultimo offra delle prestazioni superiori al minimo previsto dalla LPP, finanziate dallo stesso istituto o dal datore di lavoro. Il lavoratore ha diritto all´eventuale rendita transitoria eccedente nell´osservanza del diritto al cumulo delle prestazioni giusta il cpv.3.

5           Se sono pagate retroattivamente prestazioni contrattuali o legali dalle quali consegue una riduzione della rendita, le prestazioni indebitamente concesse vanno restituite oppure compensate con le prestazioni da corrispondere.

6           Se il beneficiario di una rendita transitoria percepisce a posteriori, per lo stesso periodo, prestazioni dell´assicurazione federale invalidità, la Fondazione FAR è autorizzata a compensare direttamente il diritto alla restituzione sancito dall´art.85bis OAI con eventuali pagamenti posticipati dell´AI e a esigere il rispettivo importo presso la cassa di compensazione competente.

7           Se necessario, il Consiglio di fondazione può disciplinare ulteriori dettagli in merito al coordinamento delle prestazioni.

Art.19  (abrogato)

Art.20  Compensazione degli accrediti di vecchiaia LPP

1           Nel periodo in cui percepisce la rendita, il beneficiario ha diritto a un contributo pari al 18 per cento del salario annuo determinante per il calcolo della rendita – dedotto l'importo di coordinamento secondo LPP valido alla data d'inizio della rendita – ma al massimo al 18 per cento del salario massimo da assicurare obbligatoriamente in virtù della LPP.  (Per i beneficiari che iniziano a percepire una rendita nel periodo corrente dopo il 31.12.2007 e prima del 1.1.2012, il contributo è mantenuto al 12% – anziché al 18% – del salario annuo determinante per il calcolo della rendita, dedotto l'importo di coordinamento LPP vigente alla data di inizio della rendita.)

2           Il contributo per le rendite ridotte è decurtato in analogia agli articoli 16 – 18 del presente regolamento.

3           Il beneficiario della rendita paga personalmente eventuali contributi supplementari alla previdenza professionale.

Art.21  Integrazione temporanea di rendite per vedove, vedovi e orfani

1           In caso di decesso dell´avente diritto, la Fondazione FAR completa le prestazioni per i superstiti versate da altri enti fino al 60% della rendita transitoria e fino al 20% per ogni figlio (avente diritto alla rendita per orfani AVS), al massimo però fino al 100% della rendita transitoria. Il diritto si estingue nel momento in cui l´avente diritto avrebbe raggiunto l´età ordinaria di pensionamento.

2           All´atto della determinazione delle prestazioni complementari ai sensi dell´art.19 cpv.3 CCL PEAN e dell´art.21 cpv.1 Reg. PEAN, le liquidazioni in capitale (prelievi anticipati) al momento del pensionamento anticipato o del decesso che comportano una riduzione delle prestazioni per i superstiti sono computate a titolo di prestazioni versate da altri enti in base al loro valore. Il calcolo si fonda sulle tavole Stauffer/Schätzle con un tasso d´interesse tecnico del 3,5%.

Art.22  Permanenza nella previdenza professionale

La Fondazione FAR informa i beneficiari sulle diverse possibilità di percepire le prestazioni (liquidazione in capitale, assicurazione presso l´istituto collettore, rendita di vecchiaia anticipata ridotta tramite l´istituto collettore ecc.), se il loro istituto di previdenza non consente loro la permanenza tra i propri affiliati.

Art.23  Prestazioni sostitutive per casi di rigore

1           Hanno diritto alle prestazioni sostitutive per casi di rigore i lavoratori che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:

  1. hanno compiuto il 50º anno d´età, ma non hanno ancora raggiunto i 60 anni,
  2. hanno lavorato almeno vent´anni, di cui gli ultimi sette senza interruzioni, in un´impresa che rientra nel campo di applicazione del CCL PEAN e
  3. sono stati espulsi definitivamente e senza colpa propria dall´attività nell´edilizia principale (ad esempio per fallimento dell´impresa, licenziamento, decisione di inidoneità della SUVA).

2           Il diritto alle prestazioni sostitutive per casi di rigore può essere fatto valere soltanto se il caso di rigore subentra dopo il 1º gennaio 2006.

3           Il diritto a tali prestazioni sostitutive va notificato alla Fondazione FAR entro quattro anni dalla cessazione dell´attività nel settore dell´edilizia principale, altrimenti decade ogni diritto all´indennità.

4           La prestazione sostitutiva per casi di rigore consiste in un versamento unico corrisposto all´istituto di previdenza secondo la LPP/LFLP, pari di regola a CHF 1´000.– per ogni anno durante il quale l´avente diritto ha lavorato in un´impresa rientrante nel campo di applicazione del CCL PEAN.

5           L´erogazione di un´indennità per casi di rigore esclude qualsiasi altra prestazione da parte della Fondazione FAR.

6           Non hanno diritto alle prestazioni sostitutive per casi di rigore gli invalidi che possono far valere indennità sostitutive del salario fino al 90% dell´importo massimo di coordinamento AI/SUVA/LPP. Se le prestazioni sono solo leggermente inferiori a tale limite, le prestazioni sostitutive per casi di rigore sono ridotte proporzionalmente.

7           Al decesso dell´avente diritto la prestazione può essere richiesta congiuntamente solo dalla vedova o dal vedovo e dai figli aventi diritto alla rendita per orfani AVS.

Art.24  Revoca del diritto alla prestazione

1           Il beneficiario di una rendita PEAN che lavora in nero perde qualsiasi diritto alle prestazioni della Fondazione FAR. Eventuali rendite già corrisposte vanno restituite.

2 a)       Il beneficiario di una rendita PEAN che supera il guadagno consentito giusta l´art.14 cpv.1 Reg. PEAN deve restituire le rendite già percepite nella seguente misura:

Il consiglio di Fondazione, in casi singoli e particolari, a partire dalla seconda infrazione può prescindere dalla restituzione degli importi qui definiti precedentemente.

   b)       Se nel corso di un anno civile il beneficiario di una rendita PEAN consegue un guadagno da occupazioni soggette e non soggette al campo di applicazione CCL PEAN o da un´attività indipendente, il guadagno in eccesso viene calcolato come segue:

Per la determinazione della sanzione secondo il cpv.2 a) vengono sommati i due importi eccedenti.

3           Le prestazioni indebitamente concesse devono essere restituite.

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5.       Procedura di domanda per il pensionamento anticipato

Art.25  Presentazione della domanda

1           I lavoratori che desiderano beneficiare del pensionamento anticipato e i loro datori di lavoro presentano congiuntamente o a titolo individuale una domanda in tal senso alla Fondazione FAR al più tardi sei mesi prima dell´inizio auspicato della prestazione.

2           Unitamente alla domanda, o in un secondo tempo, occorre presentare una dichiarazione nella quale il richiedente attesta di rinunciare definitivamente a un´attività lucrativa (fatto salvo l´art.15 CCL PEAN) e di essere a conoscenza del fatto che dovrà restituire le prestazioni previste dal presente regolamento se svolgerà delle attività a tenore dell´art.24 cpv.1 Reg. PEAN.

3           Le presenti disposizioni sono applicabili per analogia alle prestazioni sostitutive per casi di rigore.

4           La Fondazione FAR può prescrivere l´uso di determinati moduli.

Art.26  Obbligo di collaborare

1           Chi richiede le prestazioni della Fondazione FAR deve attestare in modo credibile di soddisfare i requisiti necessari a tal fine.

2           La Fondazione FAR esamina i documenti inoltrati e può esigere ulteriori prove dall´avente diritto e dal datore di lavoro contribuente (estratto del conto AVS individuale, documentazione a comprova del versamento ininterrotto dei contributi al Parifonds, definizione più precisa dell´attività svolta, certificati di lavoro ecc.).

3           La Fondazione FAR può subordinare il pagamento delle prestazioni alla presentazione di un certificato di vita come pure di informazioni sui guadagni accessori e di altri documenti. Il pagamento è vincolato all´inoltro tempestivo dei documenti e delle prove chieste dalla Fondazione.

Art.27  Determinazione del diritto alle prestazioni

1           Dopo aver esaminato la documentazione allegata alla domanda, la Fondazione FAR decide se il richiedente ha diritto o meno alle prestazioni. In caso affermativo, stabilisce l´ammontare delle prestazioni individuali.

2           La risposta è comunicata per iscritto al richiedente e al suo datore di lavoro al più tardi tre mesi dopo la presentazione di tutti i documenti necessari. Il richiedente riceve inoltre un modulo di richiesta definitivo che deve compilare e ritornare tempestivamente, allegandovi la conferma della disdetta del rapporto di lavoro e dell´uscita dall´URC.

3           Se la domanda è respinta integralmente o in parte, la decisione reca una breve motivazione e l´indicazione dei rimedi giuridici.

Art.28  Procedura in caso di divergenze

1           Entro trenta giorni dalla notifica, il richiedente può sottoporre la decisione al Consiglio di fondazione per verifica.

2           Le obiezioni vanno formulate e motivate per iscritto. Occorre allegare eventuali prove.

3           Il Consiglio di fondazione può delegare l´esame delle obiezioni a una propria commissione paritetica.

4           È riservato un controllo delle decisioni da parte delle istanze giudiziarie e di quelle aventi diritto di sorveglianza.

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6.       Modalità di pagamento

Art.29  Beneficiario dei pagamenti

1           Le rendite sono corrisposte mensilmente al beneficiario su un conto bancario o postale aperto in Svizzera.

2           I contributi per gli accrediti di vecchiaia LPP sono versati all´istituto di previdenza. Se il beneficiario deve lasciare detto istituto, l´importo è versato alla Fondazione Istituto Collettore LPP.

3           Se l´inizio della rendita è antecedente al 1º gennaio 2007, l´importo corrispondente alla compensazione dei contributi AVS viene versato sul conto bancario o postale indicato dall´avente diritto.

4           Le prestazioni per casi di rigore sono corrisposte all´istituto di previdenza dell´interessato. Se ciò non è possibile, l´importo è versato a un istituto di libero passaggio a tenore della LFLP.

Art.30  Termini di pagamento

1           Le rendite transitorie sono corrisposte mensilmente, nella seconda metà del mese.

2           I contributi per gli accrediti di vecchiaia ai sensi dell´art.20 Reg. PEAN sono versati di regola a cadenza annuale in dicembre. Se il diritto alle prestazioni del pensionamento anticipato si estingue prima della fine dell´anno, il contributo per gli accrediti di vecchiaia è dovuto al momento del versamento dell´ultima rendita.

3           Se l´inizio della rendita è antecedente al 1º gennaio 2007, i contributi AVS sono rimborsati entro trenta giorni dalla presentazione della decisione definitiva sui contributi AVS.

4           Le prestazioni sostitutive per casi di rigore sono versate entro trenta giorni dal momento in cui sono state stabilite definitivamente.

Art.31  Obbligo di notifica

1           L´avente diritto deve notificare tempestivamente alla Direzione della Fondazione FAR tutti i fatti che potrebbero ripercuotersi sul diritto a una rendita transitoria. I cambiamenti di domicilio e dello stato civile vanno comunicati entro un mese alla Fondazione FAR.

2           L´avente diritto deve fornire alla Fondazione FAR un certificato di vita in forma appropriata.

3           In caso di violazione dell´obbligo di notifica, la Fondazione FAR può trattenere le prestazioni e stabilire una dilazione adeguata della scadenza.

Art.32  Conteggio

Le prestazioni, i rimborsi e i pagamenti retroattivi dei contributi dell´avente diritto possono essere compensati dalla Fondazione FAR.

Art.33  Pagamenti indebiti

Chi percepisce indebitamente delle prestazioni, deve rimborsarle con un interesse del 5%. Sono fatti salvi procedimenti penali.

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7.       Applicazione

Art.34  Controlli

1           Il Consiglio di fondazione è responsabile dell´attività di controllo. Esso è autorizzato a condurre presso i datori di lavoro assoggettati, i loro istituti di previdenza e i beneficiari di prestazioni tutti i controlli necessari per appurare l´osservanza delle disposizioni relative all´obbligo di versare i contributi e al diritto di percepire le prestazioni.

2           Il Consiglio di fondazione può affidare l´attività di controllo a terzi, ossia alle commissioni professionali paritetiche costituite per l´applicazione del CNM.

3           L´attività di controllo è retribuita dalla Fondazione FAR.

Art.35  Correzione dei contributi

Il datore di lavoro può far valere la correzione della massa salariale dichiarata o stimata entro cinque anni dalla scadenza dell´anno civile al quale è riferita detta massa salariale.

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8.       Disposizioni finali

Art.36  Disposizioni transitorie

1           Durante la fase introduttiva i lavoratori possono andare in pensione al compimento del 63º anno d´età per la prima volta all´entrata in vigore del presente regolamento, al compimento del 62º anno d´età dal 2004, al compimento del 61º anno d´età dal 2005 e al compimento del 60º anno d´età dal 2006. È fatto salvo l´art.10 Reg. PEAN.

2           Dall´entrata in vigore e per il 2003, la riscossione dei contributi avviene in base alla notifica provvisoria della massa salariale dell´impresa (calcolo intermedio).

3           Durante il periodo transitorio dall´entrata in vigore del presente regolamento fino al 31 dicembre 2004, il contributo dei lavoratori corrisponde al 4,66%.

4           All´entrata in vigore del presente regolamento le imprese sono tenute a versare un contributo di entrata unico pari a CHF 680.– per ogni lavoratore. Determinante è l´effettivo dei lavoratori il giorno dell´entrata in vigore.

5           Dalla data dell´assoggettamento al presente regolamento, le imprese attive nella posa di betoncini e pavimenti industriali del Cantone di Zurigo e del circondario di Baden (AG) devono pagare un contributo d´entrata unico di CHF 1´400.– per ogni lavoratore. Determinante è il totale dei lavoratori il giorno in cui prende effetto l´assoggettamento. Una volta versato il contributo di entrata, i lavoratori sono equiparati retroattivamente agli altri lavoratori sottoposti al regolamento.

Art.37  Modifiche del regolamento

Il Consiglio di fondazione può decidere di modificare il presente regolamento solo con il consenso scritto delle associazioni fondatrici. È fatta salva la competenza del Consiglio di fondazione per le misure urgenti ai sensi dell´art.11 CCL PEAN.

Art.38  Entrata in vigore

1           Il presente regolamento entra in vigore contemporaneamente al contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell´edilizia principale (CCL PEAN).

2           Le modifiche all'art. 7 cpv. 1, all'art. 14 cpv. 1, all'art. 15 cpv. 2bis e cpv. 2ter, all'art. 20 cpv. 1 e all'art. 36 cpv. 5 sono entrate in vigore contemporaneamente alle convenzioni addizionali III e IV del CCL PEAN. Esse sono applicabili soltanto alle rendite transitorie che non siano state approvate prima della loro entrata in vigore.
Tutte le modifiche del 21 settembre 2007 degli art. 7, 14, 15 e 20 decadono. Con l'abrogazione delle modifiche degli art. 8, 15, 16 e 19 del CCL PEAN tornano ad essere applicabili le disposizioni della versione precedente. Le modifiche all'art. 14 cpv. 1 e all'art. 15 cpv. 2bis e cpv. 2ter decadono il 1° gennaio 2011 per effetto dell'abrogazione, per la stessa data, dell'art. 15 cpv. 1bis e dell'art. 16 cpv. 2bis del CCL PEAN. La versione precedente, ripristinata con effetto dal 1° gennaio 2011, è applicabile soltanto ai richiedenti nati dopo il 30 novembre 1950. L'art. 7 cpv. 1 e l'art. 20 cpv. 1 sono modificati di conseguenza con effetto dal 1° gennaio 2012 con l'abrogazione delle modifiche all'art. 8 cpv.1 e all'art. 19 cpv. 2 del CCL PEAN. Le modifiche degli art. 13 cpv. 2bis, art. 13 cpv. 4, art. 14 cpv. 1, art. 14 cpv. 2 lett. c e art. 24 cpv. 2 lett. b entrano in vigore il 1° gennaio 2011.

 

Zurigo, 4 luglio 2003

Modificato il 4 maggio 2006 dal Consiglio di fondazione.

Modificato il 21 settembre 2007 dal Consiglio di fondazione

Modificato il 28 novembre 2008 dal Consiglio di fondazione

Modificato il 19 giugno 2009 dal Consiglio di fondazione, in vigore dal 1° gennaio 2010

Modificato il 18 giugno 2010 e il 26 novembre 2010 dal Consiglio di fondazione, in vigore dal 1° gennaio 2011

Modificato il 26 agosto 2011 dal Consiglio di fondazione, in vigore dal 1° ottobre 2011

Modificato il 26 novembre 2010 dal Consiglio di fondazione, in vigore dal 1°gennaio 2012

 

Per il Consiglio di fondazione della Fondazione FAR

  Dr. Heinz Ineichen
Presidente della Fondazione FAR
Christoph Häberli
Vicepresidente della Fondazione FAR

 

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