Logo Stiftung FAR

   Download «Dichiarazione di obbligatorietà»

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (CCL PEAN)

del 5 giugno 2003

 

Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 1956 (RS 221.215.311) concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro,
decreta:

 

art.1  

Alle allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (CCL PEAN) del 12 novembre 2002, viene conferita l’obbligatorietà generale.

art.2

  1. L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero ad eccezione del Canton Vallese.
  2. Ne sono escluse:
    1. le imprese di impermeabilizzazione del Canton Ginevra;
    2. le imprese del marmo del Canton Ginevra;
    3. le imprese d’asfaltatura, di impermeabilizzazione e di lavori speciali con resina sintetica del Canton Vaud;
    4. i mestieri della pietra del Canton Vaud;
    5. le imprese che eseguono pavimenti industriali e lavori in betoncini del Canton Zurigo e del distretto di Baden (AG).
  3. Sono parimenti escluse:
    1. le aziende che forniscono personale a prestito;
    2. i datori di lavoro con sede all’estero, rispettivamente fuori dal campo d’applicazione territoriale descritto nei capoversi 1 e 2.
  4. 4 Le disposizioni di carattere obbligatorio generale del contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato (CCL PEAN) che figurano nell’allegato sono applicabili alle imprese, parti di imprese e ai cottimisti indipendenti dei seguenti settori:
    1. edilizia, genio civile, lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (comprese le pavimentazioni);
    2. imprese per lavori di sterro, di demolizione, di deposito e riciclaggio di materiali;
    3. estrazione e lavorazione della pietra, imprese di selciatura;
    4. imprese di costruzione e d’isolamento di facciate, escluse le imprese operanti nella realizzazione di superfici di tamponamento. Per «superfici di tamponamento» si intendono tetti inclinati, sottosoffittature, tetti piatti e rivestimenti di facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico);
    5. imprese d’isolamento e d’impermeabilizzazione di superfici di tamponamento in senso lato e lavori analoghi nei settori del genio civile e dei lavori in sotterraneo;
    6. imprese per i lavori di iniezione e risanamento del calcestruzzo;
    7. imprese che eseguono lavori in asfalto e betoncini;
    8. imprese la cui attività consiste essenzialmente nella realizzazione di costruzioni ferroviarie e nella manutenzione delle rotaie, escluse le imprese che eseguono lavori di saldatura e rettifica delle rotaie, lavori di manutenzione delle rotaie con macchine nonché lavori alle linee di contatto e ai circuiti elettrici.
  5. 5 Le disposizioni di carattere obbligatorio generale si applicano per i lavoratori delle imprese di cui nel capoverso 4 (indipendentemente dal tipo di retribuzione). Ciò vale in particolare per:
    1. capi muratori e capi fabbrica;
    2. capi squadra;
    3. professionisti quali muratori, costruttori stradali, selciatori, ecc.;
    4. lavoratori edili (con o senza conoscenze professionali);
    5. specialisti quali macchinisti, autisti, magazzinieri e isolatori come pure gli aiutanti;
    6. altri lavoratori, per quanto eseguano lavori ausiliari in un’impresa sottomessa al campo d’applicazione.

I lavoratori sono assoggettati al CCL PEAN dal momento in cui sorge l’obbligo contributivo AVS. Sono eccettuati i dirigenti, il personale tecnico e amministrativo, come pure il personale addetto alle mense e alle pulizie delle imprese assoggettate.

art.3

  1. Il presente contratto non si applica alle imprese affiliate alla Caisse de retraite professionnelle de l’Industrie vaudoise de la construction (règlement du fonds de la rente transitoire), fintantoché detta cassa pensioni prevede prestazioni equivalenti a quelle contemplate nel CCL PEAN (a condizioni uguali o meno rigorose).
  2. Le imprese con casse pensioni proprie che prevedono già il pensionamento anticipato – e offrono ai lavoratori prestazioni equivalenti o migliori – sono assoggettate al CCL PEAN, ma possono continuare a gestire autonomamente i propri istituti di previdenza. Il pagamento dei contributi e delle prestazioni avviene tuttavia tramite la Fondazione per il pensionamento anticipato.

art.4

Per quanto riguarda i contributi alle spese d’esecuzione (art.23 CCL) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro del seco un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l’esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla Direzione del lavoro e protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quanto lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. La Direzione del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

art.5

Il presente decreto entro in vigore il 1º luglio 2003 ed è valido sino al 30 giugno 2008.

 

5 giugno 2003

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione,
Annemarie Huber-Hotz

 

zum Seitenanfang

 

Appendice

Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (CCL PEAN)

concluso il 12 novembre 2002 tra
la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori,
da una parte
il Sindacato Edilizia & Industria (SEI) e il Sindacato interprofessionale SYNA,
dall’altra parte

 

Disposizioni dichiarate d’obbligatorietà generale

Finanziamento

art.7 Provenienza dei fondi

  1. In linea di principio i fondi per il finanziamento del pensionamento anticipato provengono dai contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori, da apporti di terzi nonché dal reddito del patrimonio della Fondazione.
  2. (…)

art.8 Contributi

  1. Il contributo dei lavoratori corrisponde all’1 % del salario determinante. Il contributo è dedotto mensilmente dal salario, sempre che non venga prelevato in altro modo.
  2. Il contributo dei datori di lavoro corrisponde al 4 % del salario determinante. (Cfr. disposizione transitoria dell’articolo 28, capoverso 1)
  3. Per i lavoratori che partecipano al progetto di lavoro parziale per lavoratori anziani (RPLA) (in virtù dell’articolo 8 capoverso 6 del CNM) non devono essere versati contributi né dal datore di lavoro né dal lavoratore stesso.
  4. Per salario determinante si intende il salario assoggettato all’obbligo contributivo AVS fino al massimo LAINF. .

art.9 Modalità di prelievo

  1. Il datore di lavoro deve versare alla Fondazione PEAN la totalità dei contributi, ovvero i suoi e quelli dei lavoratori.
  2. Il datore di lavoro è tenuto a versare acconti a scadenze trimestrali, pagabili entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura, in ogni caso al più tardi alla fine del trimestre.
  3. Per le inadempienze la Fondazione fattura un importo di Fr 50.– per ogni richiamo e addebita interessi di mora del 5 % a partire dalla scadenza della fattura.

(…)

Prestazioni

art.12 Principio

  1. (…)
  2. Si erogano prestazioni che consentono il pensionamento anticipato dal compimento del 60º anno d’età fino al raggiungimento dell’età ordinaria AVS, e che ne attenuano le conseguenze finanziarie.(Cfr. disposizione transitoria dell’articolo 28, capoverso 1) Il periodo durante il quale vengono versate le prestazioni è in ogni caso limitato agli ultimi 5 anni prima del raggiungimento dell’età ordinaria AVS.
  3. I lavoratori che partecipano al progetto di lavoro parziale per lavoratori anziani (RPLA) in virtù dell’articolo 8 capoverso 6 del CNM possono beneficiare delle prestazioni cel CCL PEAN se soddisfano i requisiti necessari, lasciano volontariamente l’attività lavorativa e rinunciano definitivamente al progetto RPLA. .

art.13 Tipi di prestazioni

  1. Sono corrisposte unicamente le seguenti prestazioni:
    1. rendite transitorie;
    2. compensazione di contributi AVS e accrediti di vecchiaia LPP;
    3. rendite di durata limitata per vedove, vedovi e orfani; d. prestazioni sostitutive per casi di rigore.

art.14 Rendita transitoria

  1. Il lavoratore può chiedere una rendita transitoria se soddisfa cumulativamente i seguenti requisiti:
    1. ha compiuto il 60º anno d’età (Cfr. disposizione transitoria dell’articolo 28, capoverso 1);
    2. non ha ancora raggiunto l’età pensionabile AVS;
    3. negli ultimi vent’anni ha lavorato almeno quindici anni – di cui gli ultimi sette prima di riscuotere le prestazioni ininterrottamente – in un’impresa rientrante nel campo di applicazione del CCL PEAN;
    4. rinuncia definitivamente a qualsiasi attività lucrativa, fatto salvo l’arti colo 15.
  2. Il lavoratore che non soddisfa pienamente il requisito della durata dell’ occupazione (capoverso 1 lettera c) può chiedere una rendita transitoria ridotta se:
    1. negli ultimi vent’anni ha lavorato soltanto dieci anni in un’impresa rientrante nel campo di applicazione del CCL PEAN, di cui gli ultimi sette anni prima di riscuotere le prestazioni ininterrottamente
      e/o
    2. negli ultimi sette anni prima del prepensionamento è stato disoccupato per un periodo massimo di due anni, ma soddisfa i requisiti ai sensi della lettera a del presente capoverso.
  3. In casi particolari, per evitare penalizzazioni ingiuste, il Consiglio di fondazione può concedere una rendita transitoria anche se il lavoratore è stato disoccupato per un periodo prolungato ai sensi del capoverso 2 lettera b del presente articolo e se ha svolto un’attività lavorativa in un ramo diverso dal settore dell’edilizia principale per motivi legati alla situazione di disoccupazione. In tal caso, il Consiglio di fondazione deve richiedere il pagamento retroattivo dei contributi pregressi, non versati durante il succitato periodo, e può prevedere una riduzione della rendita.
  4. Le persone che, al momento dell’entrata in vigore del CCL PEAN, beneficiano già di un pensionamento anticipato nell’ambito di una soluzione aziendale, possono chiedere le prestazioni della Fondazione PEAN se soddisfano i requisiti necessari, ovvero se non hanno ancora raggiunto l’età ordinaria AVS. Il diritto alla rendita esistente è da computare.

art.15 Attività lavorative consentite

  1. Dopo la cessazione definitiva dell’attività professionale, i lavoratori possono svolgere, nella stessa impresa o – se ciò non è possibile – in un’altra impresa assoggettata al CCL PEAN, un’attività lucrativa rimunerata, pari al massimo al 20 % del reddito determinante per le prestazioni della Fondazione PEAN, oppure qualsiasi altra attività dipendente o indipendente fino a un controvalore di Fr. 6000.– annui, senza decurtazione delle prestazioni percepite nell’ambito del pensionamento anticipato.
  2. I lavoratori che beneficiano di una rendita transitoria ridotta ai sensi dell’articolo 17 possono svolgere un’altra attività lucrativa in misura proporzionale alla riduzione, senza decurtazione delle prestazioni della Fondazione PEAN. (…)

art.16 Rendita transitoria ordinaria

  1. La rendita transitoria completa si compone di: a. un importo base di Fr. 6000.– l’anno e b. il 70 % del salario medio annuo stabilito contrattualmente, senza indennità supplementari, retribuzione di ore straordinarie ecc. (salario base per la rendita).
  2. La rendita transitoria non può tuttavia superare i seguenti valori limite: a. 80 % del salario base per la rendita percepito nell’ultimo anno lavorativo; b. 60 % del salario massimo assicurato obbligatoriamente ai sensi della LAINF.
    (…)

art.17 Rendita ridotta

  1. Chi soddisfa i requisiti dell’articolo 14 capoverso 2 riceve una rendita transitoria ridotta, diminuita di 1/15 per ogni anno mancante.
  2. Chi non adempie al requisito dei sette anni per motivi di disoccupazione (articolo 14, capoverso 2, lettera b) può continuare a lavorare per recuperare il periodo mancante, oppure versare retroattivamente la totalità dei contributi pregressi (datore di lavoro e lavoratore) relativamente al periodo mancante. In caso contrario la rendita transitoria è ridotta di 1/15 per ogni anno mancante.
  3. Per i lavoratori che in un anno civile svolgono almeno al 50 % un’attività assoggettata al CCL PEAN, perché sono assunti come stagionali, perché assolvono diverse funzioni in un’impresa che rientra nel campo di applicazione del CCL PEAN, perché sono invalidi fino al 50 % o perché sono impiegati a tempo parziale, le prestazioni sono ridotte proporzionalmente al grado di occupazione e agli anni di lavoro a tempo parziale durante gli ultimi quindici anni nel settore dell’edilizia principale.
  4. I capoversi 1 e 2 si applicano in modo cumulativo. .

art.18 Sussidiarietà

Le rendite transitorie possono essere ridotte se si cumulano con altre prestazioni contrattuali o legali. (…)

art.19 Compensazione dei contributi AVS e degli accrediti di vecchiaia LPP

  1. Al fine di evitare lacune contributive, al beneficiario di una rendita è pagato il contributo AVS per persone inattive professionalmente. Il contributo corrisponde, nel caso specifico, all’importo indicato nella relativa decisione – passata in giudicato – della cassa di compensazione AVS, limitato dalla quota individuale per persone inattive professionalmente calcolata in base alla rendita transitoria individuale.
  2. Nel periodo in cui percepisce la rendita, il beneficiario ha diritto a un contributo pari al 18 % del salario annuo determinante per il calcolo della rendita – dedotto l’importo di coordinamento ai sensi della LPP – ma al massimo al 18 % del salario massimo da assicurare obbligatoriamente secondo la LPP.
  3. In caso di decesso dell’avente diritto durante la fase transitoria, la Fondazione può completare le prestazioni per i superstiti versate da altri enti fino al 60 % della rendita transitoria e fino al 20 % per ogni figlio (avente diritto alla rendita per orfani AVS), al massimo però fino al 100 % della rendita transitoria..

art.20 Permanenza nel proprio istituto di previdenza

(…)

3    Il beneficiario di una rendita deve comunicare alla Fondazione se può mantenere l’affiliazione al proprio istituto di previdenza o se deve assicurarsi presso l’istituto collettore LPP o un altro istituto di libero passaggio.

art.21 Prestazioni sostitutive per casi di rigore

  1. Hanno diritto alle prestazioni sostitutive per casi di rigore i lavoratori che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:
    1. hanno compiuto il 50ºanno d’età, ma non hanno ancora raggiunto i 60 anni;
    2. hanno lavorato almeno vent’anni, di cui gli ultimi sette senza interruzioni, in un’impresa che rientra nel campo di applicazione del CCL PEAN;
    3. sono stati espulsi definitivamente e senza colpa propria dall’attività nell’edilizia principale (per esempio a causa del fallimento dell’impresa, licenziamento, decisione di inidoneità della SUVA).
  2. La prestazione sostitutiva per casi di rigore consiste in un importo forfetario in forma di versamento unico corrisposto all’istituto di previdenza secondo la LPP/LFLP. Esso è pari di regola a Fr. 1000.– per ogni anno durante il quale l’avente diritto ha lavorato in un’impresa rientrante nel presente campo di applicazione.
  3. Il diritto alle prestazioni sostitutive per casi di rigore può essere fatto valere soltanto se il caso di rigore sopravviene dopo il 1º gennaio 2006.
  4. L’erogazione di un’indennità per casi di rigore esclude qualsiasi altra prestazione da parte della Fondazione PEAN.

art.22 Procedura di domanda e controllo

  1. Per poter beneficiare delle prestazioni, l’avente diritto deve presentare una domanda in cui documenta il suo diritto a percepirle.
  2. Le prestazioni concesse dalla Fondazione PEAN senza che il beneficiario ne avesse diritto ai sensi del presente contratto devono essere rimborsate.

(…)

Applicazione

art.23 Fondazione PEAN

  1. Le parti concordano l’attuazione congiunta ai sensi dell’articolo 357b CO. A tale scopo viene istituita la «Fondazione per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (Fondazione PEAN)». La Fondazione è competente per l’intera esecuzione del CCL ed in particolare ha facoltà di effettuare i controlli necessari nei confronti dei soggetti sottoposti al contratto e di promuovere la procedura d’esecuzione e l’azione giuridica in nome delle parti contraenti.
  2. La Fondazione può affidare attività di controllo a terzi, segnatamente alle commissioni professionali paritetiche costituite per l’applicazione del CNM.
  3. Onde garantire l’osservanza delle disposizioni del CCL PEAN le istanze di controllo hanno anche le seguenti facoltà:
    1. eseguire controlli aziendali nelle imprese che rientrano nel campo di applicazione del presente CCL;
    2. eseguire controlli dei libri paga;
    3. eseguire controlli sui singoli contratti di lavoro.
  4. Gli organi di applicazione del CNM comunicano tempestivamente e di propria iniziativa alla Fondazione PEAN qualsiasi violazione al presente contratto, riscontrata nell’ambito del controllo di attuazione del CNM (controllo dei libri paga)..

art.24 Consiglio di fondazione

  1. Il Consiglio di fondazione è responsabile dell’amministrazione. Costituisce contemporaneamente la commissione paritetica e controlla il rispetto del CCL PEAN ai sensi dell’articolo 357b CO..

(…)

art.25 Sanzioni in caso di violazione contrattuale

  1. Qualsiasi violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto può essere punita dal Consiglio di fondazione con una pena convenzionale fino a Fr. 50 000.–. È fatto salvo il capoverso 2. Agli inadempienti possono essere addebitate anche le spese di controllo e le spese processuali.
  2. Le violazioni contrattuali consistenti nel mancato o insufficiente conteggio dei contributi possono essere punite con una pena convenzionale che può ammontare fino al doppio dell’importo mancante.
  3. L’ammontare della pena convenzionale è stabilito di volta in volta, in base alla gravità della colpa e alle dimensioni dell’azienda, nonché a eventuali sanzioni comminate in precedenza.
  4. Il pagamento della pena convenzionale non dispensa in alcun modo dal rispettare le disposizioni contrattuali.
  5. Le pene convenzionali, come pure le spese di controllo e le spesse processuali, devono essere versate alla Fondazione PEAN.

Disposizioni finali

art.28 Disposizioni transitorie

  1. Durante la fase introduttiva i lavoratori possono andare in pensione al compimento del 63º anno d’età per la prima volta all’entrata in vigore del presente contratto, al compimento del 62º anno d’età dal 2004, al compimento del 61º anno d’età dal 2005 e al compimento del 60º anno d’età dal 2006. (…)
  2. Durante il periodo transitorio dall’entrata in vigore (…) fino al 31 dicembre 2004, il contributo dei datori di lavoro corrisponde al 4,66 %.
  3. All’entrata in vigore (…) le imprese sono tenute a versare un contributo di entrata unico pari a Fr. 680.– per ogni lavoratore. Determinante è l’effettivo dei lavoratori il giorno dell’entrata in vigore.

 

 

deutsch  |  franÇais