Download «modifica del 8 agosto 2006»
Decreto del Consiglio federaleche conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivodi lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (CCL PEAN)
Modifica del 8 agosto 2006
Il Consiglio federale svizzero decreta:
I
Il decreto del Consiglio federale del 5 giugno 20031 che conferisce carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (CCL PEAN) e modificato come segue::
art.2, cpv. 3
3 Sono parimenti escluse i datori di lavoro con sede all’estero, rispettivamente fuori dal campo d’applicazione territoriale descritto nei capoversi 1 e 2.
II
Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (CCL PEAN), allegato al decreto del Consiglio federale menzionato alla cifra I, sono dichiarate d’obbligatorietà generale:
art.14, cpv. 5 (nuovo)
5 Quale durata dell’occupazione conforme all’articolo 14 capoverso 1 lettera c e l’articolo 21 capoverso 1 vengono computati anche i periodi in cui i lavoratori sono stati collocati presso un’impresa assoggettata al CCL PEAN per conto di una ditta che fornisce personale a prestito, a condizione che la funzione svolta nell’impresa acquisitrice rientri nel campo d’applicazione delle persone assoggettate (art.2 cpv. 5 del decreto del Consiglio federale del 5 giugno 2003) e che per il periodo in questione siano stati effettuati versamenti di contributi alla fondazione PEAN in conformità all’articolo 8.
art.23, cpv. 1
1 Le parti concordano l’attuazione congiunta ai sensi dell’articolo 357b CO. A tale scopo viene istituita la «Fondazione per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (Fondazione PEAN)». La Fondazione è competente per l’intera esecuzione del CCL ed in particolare ha facoltà di effettuare i controlli necessari nei confronti dei soggetti sottoposti al contratto e ad avviare a proprio nome procedure d’esecuzione e a intentare causa in rappresentanza delle parti contraenti.
III
Il presente decreto entra in vigore il 1º settembre 2006 e ha effetto sino al 30 giugno 2008.
8 agosto 2006
In nome del Consiglio federale svizzero:
| Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |