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Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivodi lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (CCL PEAN)

Proroga e modifica del 26 ottobre 2006

 

Il Consiglio federale svizzero decreta:

I

La validità dei decreti del Consiglio federale del 5 giugno 2003 e del 8 agosto 2006 (FF 2003 3464–3466, 2006 6191–6192) che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (CCL PEAN) è prorogata.

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale, allegato ai dectreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d’obbligatorietà generale:

art.13, lett. b (Tipi di prestazioni)

b.  compensazione di accrediti di vecchiaia LPP

art.15 Attività lavorative consentite

  1. Dopo la cessazione definitiva dell’attività professionale, i lavoratori possono svolgere presso la stessa impresa o – se ciò non è possibile – presso un’altra impresa assoggettata al CCL PEAN un’attività rientrante nel campo di applicazione del CCL PEAN con un guadagno inferiore al limite previsto dall’articolo 7 capoverso 1 LPP oppure qualsiasi altra attività dipendente o indipendente fino a un controvalore di 9000 franchi annui, senza decurtazione delle prestazioni percepite nell’ambito del pensionamento anticipato.
  2. I guadagni accessori conseguiti per più di tre anni prima dell’inizio della rendita transitoria possono essere conseguiti anche in seguito nella stessa misura, senza decurtazione delle prestazioni. (…)

art.16 Rendita transitoria ordinaria

  1. La rendita transitoria ordinaria si compone di:
    1. un importo base di almeno 6000 franchi l’anno e
    2. il 65 % del salario medio annuo stabilito contrattualmente, senza indennità supplementari, retribuzione di ore straordinarie ecc. (salario base per la rendita).
  2. 2 La rendita transitoria non può tuttavia superare i seguenti valori limite:
    1. 80 % del salario base per la rendita percepito nell’ultimo anno lavorativo
    2. 2,4 volte della rendita AVS semplice massima. (…)

art.19 Compensazione degli accrediti di vecchiaia LPP

  1. Abrogato
  2. … (invariato)
  3. … (invariato)

III

Il presente decreto entra in vigore il 1º gennaio 2007 e ha effetto sino al 31 dicembre 2008. Le modifiche sono applicabili solo alle rendite transitorie non anteriori all’entrata in vigore delle modifiche. Per le rendite già in corso il 1º gennaio 2007 restano applicabili i valori limite notificati ai beneficiari per le attività lavorative consentite.

 

26 ottobre 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione,
Annemarie Huber-Hotz

 

 

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