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Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivodi lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (CCL PEAN)
Proroga e modifica del 1º novembre 2007
Il Consiglio federale svizzero decreta:
I
La validità dei decreti del Consiglio federale del 5 giugno 2003, del 8 agosto 2006 e del 26 ottobre 2006 (FF 2003 3464–3466, 2006 6191–6192 8149–8150) che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia prinicipale (CCL PEAN) é prorogata.
II
Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia prinicipale, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d’obbligatorietà generale::
art.8, cpv. 1 (Contributi)
Il contributo dei lavoratori corrisponde all’1,3 % del salario determinante. Il contributo è dedotto mensilmente dal salario, sempre che non venga prelevato in altro modo.
art.15, cpv. 1bis (Attività lavorative consentite)
1bis Tra il 60º e il 61º anno d’età, il guadagno consentito di cui al capoverso 1 ammonta alla metà del salario base per la rendita giusta l’articolo 16, più 10 000 franchi annui. L’importo così ottenuto viene adeguato pro rata in base ai mesi durante i quali viene percepita la rendita transitoria.
art.16, cpv. 2bis (Rendita transitoria ordinaria)
2bis Tra il 60º e il 61º anno d’età viene corrisposta soltanto la metà della rendita calcolata in base ai criteri esposti nei capoversi precedenti.
art.19, cpv. 2 (Compensazione degli accrediti di vecchiaia LPP)
2 Dal compimento del 61º anno d’età, nel periodo in cui percepisce la rendita, il beneficiario ha diritto a un contributo pari al 12 % del salario annuo determinante per il calcolo della rendita – dedotto l’importo di coordinamento ai sensi della LPP – ma al massimo al 12 % del salario massimo da assicurare obbligatoriamente secondo la LPP.
III
Il presente decreto entra in vigore il 1º gennaio 2008 e ha effetto sino al 31 dicembre 2012. Le modifiche secondo la cifra II sono applicabili solo alle rendite transitorie non anteriori all’entrata in vigore delle modifiche.
1º novembre 2007
In nome del Consiglio federale svizzero:
| La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |