Download Soppressione delle misure di risanamento
A fine esercizio 2006, la Fondazione FAR si è trovata in una situazione di copertura insufficiente. Su raccomandazione del Consiglio di fondazione, le parti del CCL PEAN hanno adottato le seguenti misure di risanamento temporanee:
- rendita ridotta del 50% tra il 60° e il 61° anno d’età
- regolamentazione speciale per il guadagno consentito tra il 60° e il 61° anno d’età
- nessun accredito di vecchiaia LPP tra il 60° e il 61° anno d’età
- dal 61° anno d’età, accrediti di vecchiaia LPP del 12% dell’ultimo salario coordinato anziché del 18%
- aumento all’ 1,3% del contributo dei lavoratori.
Queste misure sono entrate in vigore il 1° gennaio 2008. Già nel primo anno il grado di copertura è aumentato di 2,9 punti percentuali, passando al 97,7%. Senza le perdite subite da tutti gli investitori nel 2008, il risultato a un anno dall’introduzione dei provvedimenti sarebbe stato ancora migliore.
Al 31 dicembre 2009 il grado di copertura era del 109,7%. A fine 2007 le parti del CCL PEAN avevano concordato di rinunciare alla riduzione a una mezza rendita e alla regolamentazione sul guadagno consentito nel 61° anno d’età non appena fosse stato raggiunto un grado di copertura del 105%, a condizione che le proiezioni del perito attuariale lasciassero presagire che la tendenza positiva si sarebbe protratta anche senza tali misure. Le parti avevano inoltre previsto di sopprimere tutte le misure non appena il grado di copertura fosse stato del 110% e se le previsioni avessero confermato un ulteriore andamento positivo senza le misure.
Considerato che il grado di copertura è nettamente superiore al 105% ma inferiore al 110%, e prevedendo che la verifica basata sul risultato del 1° semestre 2010 confermerà un grado di copertura nettamente superiore al 110% al 30 giugno 2010, le parti – su raccomandazione del Consiglio di fondazione – hanno adottato le seguenti decisioni per quanto riguarda la soppressione delle misure di risanamento.
Le seguenti modifiche, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2011, sono applicabili soltanto ai richiedenti nati dopo il 30 novembre 1950.
Per i lavoratori che beneficeranno del pensionamento anticipato dal 2011 si applicano le seguenti regole con effetto dal 1° gennaio 2011:
- dal 60° anno d’età viene di nuovo concessa una rendita intera (l’art.16 cpv. 2bis CCL PEAN è abrogato)
- la regolamentazione speciale sul guadagno consentito tra il 60° e il 61° anno d’età è soppressa
(l’art.15 cpv.1bis CCL PEAN è abrogato) - l’accredito di vecchiaia LPP è mantenuto al 12% del salario coordinato o del salario coordinato massimo
(nuovo art.19 cpv. 2bis CCL PEAN).
Per i lavoratori che beneficeranno del pensionamento anticipato dal 2012 si applicano le seguenti regole con effetto dal 1° gennaio 2012:
- dal 60° anno d’età, i beneficiari hanno di nuovo diritto ad accrediti di vecchiaia LPP pari al 18% del salario coordinato o del salario coordinato massimo (modifica dell’art.19 cpv. 2 CCL PEAN)
- le parti hanno inoltre deciso di ridurre il contributo dei lavoratori all’1% del salario determinante dal 1° gennaio 2012.
Importante
Le parti si riservano il diritto di avviare trattative per mantenere il contributo dei lavoratori all’1,3% e gli accrediti di vecchiaia LPP ridotti se il grado di copertura dovesse essere inferiore al 110% a fine 2010. In tal caso adotteranno una decisione entro fine giugno 2011.
Nota bene:
il conto annuale 2009 può essere consultato all’indirizzo www.far-suisse.ch > Cifre e fatti > Conto annuale.
Zurigo, 30 giugno 2010