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A C D E F I L M P R S T

A

Agenzie di lavoro temporaneo

Base legale

Agenzie acquisitrici assoggettate

Agenzie acquisitrici escluse

Differenze tra il COG e il CCL PEAN

Persone assoggettate / non assoggettate

Appalti pubblici Conferma CCL PEAN da allegare alle offerte per appalti pubblici
Apprendisti  Obbligo contributivo PEAN
Attività consentite 

Deduzioni

Limiti e sanzioni

C

Calcolo della rendita Calcolo della rendita transitoria
Campo di applicazione 

Dal profilo aziendale

Cessazionne e cambiamento d’attività

Dal profilo geografico

Dal profilo personale

Specialisti

Differenze tra il COG e il CCL PEAN

Casi di rigore Penalizzazione ingiusta
Cassa pensioni  Informative sulle possibilità di continuazione dell’assicurazione LPP
Certificato di salario Deduzioni PEAN, dichiarazione delle imposte
Cessazionne e cambiamento d’attività Cessazionne e cambiamento d’attività
Congedo non pagato Definizione
Contributi

Lavoratori a tempo parziale

Contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori

Contributi LPP

Compensazione degli accrediti di vecchiaia LPPzum Seitenanfang

D

Dal profilo geografico In generale
Dal profilo personale

In generale

Specialisti

Dichiarazione delle imposte Deduzioni PEAN sui certificati di salario per la dichiarazione delle imposte
Dirigenti Definizione
Disdetta  Modo di procedere
Disoccupazione Definizione
Durata Rendita transitoria

E

Estrazione di sabbia e ghiaia Assoggettamento

F

Fondazione Istituto Collettore Modo di procederezum Seitenanfang

I

Imposte Aspetti importantizum Seitenanfang
Incapacità lavorativa Malattia/infortunio
Infortunio Incapacità lavorativa/malattia
Inizio della rendita

Riduzione volontaria del tasso di occupazione nell’anno precedente il PEAN

Differimento dell’inizio della rendita in caso di pagamento di ore straordinarie

Differimento dell’inizio della rendita in caso di pagamento di saldi vacanze

Invalidità  Invalidità e PEAN

L

Lavoro stagionale Definizione/precisazione     
Lavoro a tempo parziale Definizione
Libera scelta Pensionamento anticipato
Liquidazione in capitale Cassa pensioni
LPP Informativa sulle possibilità di continuazione dell’assicurazione LPPzum Seitenanfang

M

Malattia Infortunio/incapacità lavorativazum Seitenanfang

P

Penalizzazione ingiusta Casi di rigorezum Seitenanfang

R

Reddito Limite massimo   
Rendita transitoria

Calcolo

Durata

Richiesta definitiva

Modo di procedere

Richiesta di prestazioni 

Scadenze

Richiesta definitiva

Ricorsi  Modo di procederezum Seitenanfang

S

Salario soggetto all’obbligo contributive PEAN Scheda informativa
Scadenze   Richieste di prestazioni
Specialisti Specialistizum Seitenanfang

T

Tempo parziale

Contributi

Agenzie acquisitrici assoggettate

Agenzie acquisitrici escluse

Differenze tra il COG e il CCL PEAN

Persone assoggettate / non assoggettate

Trattenute Contributi dei datori di lavoro e dei lavoratorizum Seitenanfang

 

 

Agenzie di lavoro temporaneo

Base legale
art.20 cpv. 3 della legge federale sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC)

«Se un’impresa acquisitrice è sottoposta a un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale che disciplina il pensionamento flessibile, il prestatore deve pure rispettare, riguardo al lavoratore, le pertinenti disposizioni del contratto collettivo. Il Consiglio federale può fissare la durata minima d’impiego a partire dalla quale il lavoratore fruisce di una siffatta disciplina.»

Il Consiglio federale ha emanato le seguenti disposizioni:

art.48 c «Pensionamento flessibile» dell’ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento e il personale a prestito (O sul collocamento, OC).

  1. Se un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale prevede l’obbligo di versare contributi alle spese di perfezionamento e d’esecuzione, tale obbligo decorre dal primo giorno di lavoro e si protrae per tutto il periodo in cui un lavoratore viene impiegato nel campo di applicazione del contratto collettivo di lavoro.
  2. Sono esentati dall’obbligo di contribuire i lavoratori:
    1. di età inferiore a 28 anni;
    2. che seguono una formazione per una professione che non rientra nel campo di
           applicazione del contratto collettivo di lavoro; e
    3. il cui impiego è limitato a tre mesi.

Questa aggiunta all’OC implica una modifica dell’art.2 cpv. 3 lett. a del testo dichiarato di obbligatorietà generale (COG) dal Consiglio federale il 5 giugno 2003, che escludeva espressamente le aziende che forniscono personale a prestito dal campo di applicazione del CCL PEAN. Stando al comunicato stampa rilasciato dal seco il 9 dicembre 2005, il nuovo disciplinamento entrerà in vigore al più presto il 1º aprile 2006.

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Agenzie acquisitrici assoggettate

Imprese che, a norma dell’art.2 cpv. 4 COG (corrispondente all’art.2 cpv. 1 CCL PEAN), rientrano nel campo di applicazione aziendale (generalmente si tratta delle imprese assoggettate al Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera [CNM]).
È determinante la sede dell’impresa acquisitrice.

Imprese acquisitrici nel Canton Vaud
Le ditte che forniscono personale a prestito a imprese acquisitrici affiliate alla Caisse de retraite professionnelle de l'Industrie vaudoise de la construction (CRP) sono tenute a pagare i contributi PEAN. Sono esentate da tale obbligo se sono anch'esse affiliate alla CRP.

Imprese di fornitura di personale a prestito del Principato del Liechtenstein
Le imprese del Liechtenstein attive nella fornitura di personale a prestito in possesso di un'autorizzazione del Canton San Gallo per il prestito di personale in Svizzera sono tenute a pagare i contributi PEAN se forniscono personale a imprese acquisitrici con sede in Svizzera assoggettate al CCL PEAN.

Agenzie acquisitrici escluse dal campo di applicazione aziendale/territoriale
  • Imprese a norma dell’art.2 cpv. 2 lett. a-e COG (corrispondente all’art.2 cpv. 2 lett. a-e CCL PEAN).
  • In virtù dell’art.2 cpv. 3 lett. b COG, datori di lavoro con sede all’estero o fuori dal campo di applicazione territoriale descritto nell’art.2 cpv. 1 e 2 COG.
Differenze tra il testo dichiarato di obbligatorietà generale (COG) dal Consiglio federale e il CCL PEAN per quanto concerne il campo di applicazione territoriale Le imprese di carpenteria e le imprese di taglio e foratura di calcestruzzo sono assoggettate al CCL PEAN (art.2 cpv. 1 lett. c e g), ma sono escluse dal testo di obbligatorietà generale. Questo significa che le imprese attive in questi settori affiliate alla Società Svizzera degli Impresari-Costruttori sono assoggettate al CCL PEAN, mentre quelle non affiliate non sono assoggettate in virtù della dichiarazione di obbligatorietà generale.
Persone assoggettate Lavoratori di aziende di personale a prestito che svolgono un’attività contemplata nel campo di applicazione personale in virtù dell’art.2 cpv. 5 COG (corrispondente all’art.3 cpv. 1 CCL PEAN) e che sono impiegati in un’impresa assoggettata al CCL PEAN
(cfr. «Imprese acquisitrici assoggettate»).
Persone non assoggettate Il CCL PEAN non si applica ai dirigenti (cfr. «Definizione di dirigenti»), al personale tecnico-amministrativo e al personale addetto alle mense e alle pulizie di un’impresa assoggettata.

Appalti pubblici

Conferma CCL PEAN da allegare alle offerte per appalti pubblici Le imprese possono chiedere in qualsiasi momento all’Ufficio Incassi (Sumatrastrasse 15, 8042 Zurigo, tel. 044 258 81 38) un attestato che confermi l’adempimento dell’obbligo contributivo CCL PEAN.

Apprendisti 

Obbligo contributivo PEAN

Per principio i lavoratori sono assoggettati al CCL PEAN dalla data in cui sono sottoposti all'obbligo contributivo AVS. I contributi PEAN devono quindi essere pagati per gli apprendisti soggetti all’obbligo contributivo AVS. zum Seitenanfang

Attività consentite

Deduzioni 

Secondo l’art.14 cpv. 1 del regolamento PEAN, dopo la cessazione definitiva dell'attività professionale un pensionato può lavorare ancora.

Dato che questi lavoratori sono assoggettati al CNM, vigono le trattenute usuali. Il salario lordo è soggetto alle seguenti trattenute:

  • AVS / IPG / AI
  • AD
  • SUVA
  • Assicurazione indennità giornaliera
  • PEAN
  • Parifonds

Per maggiori dettagli sui limiti dell’attività consentita:
Schede informative > Attività consentite

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Calcolo della rendita

 

Rendita transitoria per i pensionati giusta l'art.16 CCL PEAN

La rendita transitoria ordinaria si compone di:

  1. un importo base di CHF 6000.– all'anno e
  2. il 65% del salario medio annuo stabilito contrattualmente, senza indennità, pagamento di ore supplementari ecc. (salario base per la rendita).

La rendita transitoria non può tuttavia superare i seguenti valori limite:

  1. 80% del salario base per la rendita percepito nell'ultimo anno lavorativo
  2. 2,4 volte la rendita AVS semplice massima (rendita massima PEAN CHF 5'568.–).
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Campo di applicazione

Dal profilo aziendale

CCL PEAN, art.2

  1. Il CCL PEAN si applica a tutte le imprese o parti di imprese svizzere o estere operanti in Svizzera, così come alle aziende operanti in subappalto e ai cottimisti indipendenti che impiegano lavoratori svolgenti attività a titolo professionale, in particolare nei seguenti settori:
    1. edilizia, genio civile, lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (inclusa la pavimentazione stradale)
    2. aziende per lavori di sterro, di demolizione, discariche e riciclaccio di materiali ecc.,
    3. carpenteria
    4. lavorazione della pietra, cave e aziende di selciatura
    5. aziende per la costruzione e l’isolamento di facciate, escluse le imprese operanti nella realizzazione di superfici di tamponamento. Per «superfici di tamponamento» si intendono tetti inclinati, sottosoffittature, tetti piatti e rivestimenti di facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico)
    6. aziende per l’isolamento e l’impermeabilizzazione di superfici di tamponamento in senso lato e attività analoghe nel settore del genio civile e dei lavori in sotterraneo,
    7. aziende per i lavori di iniezione e risanamento del calcestruzzo, taglio e foratura del calcestruzzo
    8. aziende che eseguono rivestimenti di asfalto e messa in opera di betoncini,
    9. aziende la cui attività consiste essenzialmente nella realizzazione di costruzioni ferroviarie e nella manutenzione delle rotaie, escluse le imprese che eseguono lavori di saldatura e rettifica delle rotaie, lavori di manutenzione delle rotaie con macchine nonché lavori alla linee elettriche di azionamento e ai circuiti elettrici.
  2. Sono escluse
    1. le imprese del Canton Ginevra che eseguono lavori di impermeabilizzazione
    2. e imprese del Canton Ginevra operanti nella lavorazione del marmo,
    3. le imprese del Canton Vaud che eseguono rivestimenti di asfalto, impermeabilizzazioni e lavori speciali con resine artificaili,
    4. le professioni della lavorazione della pietra nel Canton Vaud,
    5. le aziende che eseguono pavimentazioni industriali e betoncini nel Canton Zurigo e nel circondario di Baden (AG). 
  3. Le imprese la cui attività rientra nel campo di applicazione del Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM 2005), ma non nel campo di applicazione del presente CCL PEAN dal profilo aziendale possono, dietro approvazione delle parti contraenti, aderire al CCL PEAN mediante accordo scritto, a condizione che i contributi di entrata di cui all’articolo 28 così come tutti i contributi dovuti dall’entrata in vigore del presente contratto o dall’inizio dell’attività aziendale siano pagati retroattivamente. L’adesione deve avere una durata minima di cinque anni.  
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Cessazione e cambiamento d’attività  

Cessazione dell’attività nel ramo dell’edilizia principale / Cambiamento dell’attività che caratterizza l’impresa (passaggio dall’edilizia principale ai settori affini o ad altri rami)

Se un’impresa o il reparto autonomo di un’impresa cessa l’attività nel settore dell’edilizia principale (secondo l’art. 2 cpv. 1 CCL PEAN rispettivamente l’art. 2 cpv. 4 DCF DOG CCL PEAN) oppure la riduce durevolmente, tanto che non opera più prevalentemente nell'edilizia principale ma nei settori affini, deve comunicare tale cambiamento alla Fondazione FAR (email mail@far-suisse.ch rispettivamente tel. 043 222 58 30).

Dopo aver condotto gli accertamenti del caso, la Fondazione FAR comunica all’impresa se è assoggettata al CCL PEAN, o fino a quando lo è stata, e se è sottoposta all’obbligo contributivo.

Contestualmente, l’impresa deve informare senza indugio i lavoratori interessati sulle conseguenze che tale cambiamento può avere sull'eventuale diritto a una rendita PEAN. Ai dipendenti che restano occupati nell'impresa e ai quali potrebbe essere preclusa una rendita PEAN deve essere dato tempo sufficiente per trovare eventualmente un altro impiego in un'impresa sottoposta al CCL PEAN.

Differenze tra il testo dichiarato di obbligatorietà generale (COG) dal Consiglio federale e il CCL PEAN per quanto concerne il campo di applicazione territoriale

Le imprese di carpenteria e le imprese di taglio e foratura di calcestruzzo sono assoggettate al CCL PEAN (art.2 cpv. 1 lett. c e g), ma sono escluse dal testo di obbligatorietà generale. Questo significa che le imprese attive in questi settori affiliate alla Società Svizzera degli Impresari-Costruttori sono assoggettate al CCL PEAN, mentre quelle non affiliate non sono assoggettate in virtù della dichiarazione di obbligatorietà generale.

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Campo di applicazione dal profilo geografico

In generale

Art.1 cpv.1-3 CCL PEAN

Il contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (CCL PEAN) si applica sull’intero territorio della Confederazione elvetica.

Ne sono escluse le imprese di carpenteria dei Cantoni Friborgo, Grigioni, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra, Giura e del Giura bernese.

Ne sono escluse, fatto salvo l’articolo 4 capoverso 2, le imprese con sede nel Canton Vallese, fintantoché i loro dipendenti otterranno dal contratto collettivo di lavoro per il pensionamento dei lavoratori edili nel Canton Vallese (RETABAT, 2002-2010) prestazioni equivalenti in rapporto al presente contratto, riguardo al pensionamento anticipato, a condizioni uguali o meno rigorose.

Art.4 cpv.1

Il presente contratto non si applica alle imprese affiliate alla Caisse de retraite professionnelle de l´Industrie vaudoise de la construction (règlement du fonds de la rente transitoire), fintantoché detta cassa pensioni prevede prestazioni equivalenti a quelle contemplate nel CCL PEAN, a condizioni uguali o meno rigorose.

Campo di applicazione dal profilo personale

In generale

art.3 CCL PEAN

  1. Il CCL PEAN vale per i lavoratori elencati di seguito (indipendentemente dalla loro retribuzione e dal luogo di assunzione) operanti in cantieri e ditte ausiliarie delle imprese di costruzione ai sensi dell’articolo 2. Ciò vale in particolare per
    1. capi muratori e capi fabbrica
    2. capi squadra
    3. professionisti quali muratori, carpentieri, costruttori stradali, selciatori
    4. lavoratori edili (con o senza conoscenze professionali)
    5. specialisti quali macchinisti, autisti, magazzinieri, isolatori e aiutanti, a condizione che rientrino anche nel campo di applicazione del CNM. 
  2. I lavoratori sono assoggettati al CCL PEAN dal momento in cui sorge l’obbligo contributivo AVS. 
  3. Il CCL PEAN non si applica ai dirigenti, al personale tecnico e amministrativo, né al personale addetto alle mense e alle pulizie delle imprese assoggettate. zum Seitenanfang
Specialisti

L’enumerazione di cui all’art.3 cpv. 1 lett. e non è esaustiva né nel CCL PEAN, né nel testo di conferimento dell’obbligatorietà generale. Di conseguenza sono assoggettati anche i gruisti e i meccanici di macchine edili, nella misura in cui rientrano nel campo di applicazione del CNM. 

Casi di rigore

Penalizzazione ingiusta

Se un ricorso viene respinto dalla Commissione Ricorsi, il ricorrente può chiedere che il caso venga riesaminato nell'ottica di una penalizzazione ingiusta ai sensi dell'art.14 cpv. 3 CCL PEAN.

L'art.14 cpv. 3 riveduto del CCL PEAN è valido dal 1° gennaio 2011:
In singoli casi, per evitare penalizzazioni ingiuste, il Consiglio di fondazione può concedere una rendita transitoria, alle condizioni cumulative che l’inosservanza dei requisiti posti dal CCL PEAN e dal Regolamento PEAN sia di minima entità e che il richiedente abbia lavorato prevalentemente nel settore dell’edilizia principale.
In caso di lacune contributive, il Consiglio di fondazione deve richiedere il pagamento retroattivo dei contributi del datore di lavoro e del lavoratore e può procedere a una riduzione della rendita. zum Seitenanfang

Certificato di salario

Deduzioni PEAN, dichiarazione delle imposte 

I contributi PEAN devono figurare alla voce 10 «Previdenza professionale», più precisamente al punto 10.1 «Contributi ordinari», con un unico importo comprendente anche i contributi LPP del lavoratore riversati all'istituto di previdenza del datore di lavoro. Nel vecchio certificato di salario si trattava della voce «Contributi / campo D».

Congedo non pagato

Definizione

Affinché si possa parlare di un congedo non pagato, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

  • Di norma, negli ultimi sette anni prima di richiedere il pensionamento anticipato, si può prendere un solo congedo non pagato. Il congedo non pagato non può essere superiore a 6 mesi.
  • Nell’ultimo anno prima del pensionamento anticipato non vengono accordati congedi non pagati.
  • Dopo il congedo non pagato, il lavoratore deve riprendere l’attività presso il suo datore di lavoro; i termini di disdetta previsti dal CNM devono in ogni caso essere rispettati.
  • Durante il congedo non pagato non si possono svolgere attività rimunerate.
  • Nell’anno in cui prende un congedo non pagato, il lavoratore deve poter dimostrare di lavorare almeno al 50% in un’impresa assoggettata al CCL PEAN.

Contributi

Lavoratori a tempo parziale

I lavoratori a tempo parziale hanno diritto a una rendita ridotta a partire da un tasso di occupazione del 50% (art.17 cpv. 3 CCL PEAN)

I lavoratori con un tasso di occupazione inferiore al 50% non possono beneficiare del pensionamento anticipato. Ciò nonostante per questi salariati vengono prelevati i contributi PEAN. In virtù della dichiarazione di obbligatorietà generale da parte del Consiglio federale, i datori di lavoro sono tenuti a pagare la propria quota di contributi e quella dei lavoratori – in base al salario soggetto all’obbligo contributivo AVS – indipendentemente dal tasso di occupazione degli stessi.

Dirigenti

Definizione

In linea di massima si applica l’art.3 cpv. 3 CCL PEAN. Sono considerate dirigenti le persone che svolgono le attività o ricoprono le funzioni di seguito indicate a titolo di esempio. Queste persone non possono beneficiare del pensionamento anticipato e non devono pagare i relativi contributi.

  • Capi cantiere (persone che hanno assolto o meno i corsi di perfezionamento, che quindi hanno il titolo di capo cantiere e/o svolgono un’attività generalmente affidata a un capo cantiere).
  • Ditte individuali – titolari di una ditta
  • Società per azioni – persone iscritte nel registro di commercio, quali:
    • presidente del Consiglio di amministrazione, membri del Consiglio di amministrazione
    • gerenti, direttori, procuratori
  • Società a garanzia limitata (sagl)– persone iscritte nel registro di commercio, quali:
    • soci, indipendentemente dall’importo della quota sociale, gerenti
  • Società in nome collettivo – persone iscritte nel registro di commercio, quali:
    • soci, gerenti, procuratori
  • Società in accomandita – persone iscritte nel registro di commercio, quali:
    • soci, gerenti, procuratori
    • (gli accomandanti non sono considerati dirigenti poiché non hanno nessun potere direttivo e decisionale).
  • Società cooperativa – persone iscritte nel registro di commercio, quali:
    • persone incaricate dell’amministrazione e della gestione, procuratori 
  • Chi riveste una delle funzioni o svolge una delle attività summenzionate e ha già versato contributi per il pensionamento anticipato, è pregato di inviarci un estratto del registro di commercio. L’importo indebitamente pagato gli verrà rimborsato. 

Comproprietari o partecipazioni a un’azienda senza iscrizione nel registro di commercio

Se una persona detiene una partecipazione superiore al 20% al capitale di un'impresa, la Fondazione FAR parte dal presupposto che occupi una posizione dirigenziale. In tal caso occorre appurare l'esatta funzione svolta da questa persona e la sua posizione in seno all'azienda. 

  • Chi pensa di rientrare in questa categoria è pregato di comunicarci la propria partecipazione e di indicarci la sua funzione esatta, i compiti e le attività svolti come pure la sua posizione in seno all'azienda, in modo da permetterci di appurare se fa parte del personale dirigente.

Oltre ai dirigenti, dal CCL PEAN sono esclusi il personale tecnico e amministrativo come pure il personale addetto alle mense e alle pulizie.

art.17 cpv. 1quater

Non hanno diritto alle prestazioni le persone che svolgono un'attività a tempo pieno o a tempo parziale giusta l'art.3 cpv. 1 CCL PEAN e che sono dirigenti della stessa impresa o dello stesso gruppo di imprese secondo l'art.3 cpv. 3 CCL PEAN e l'art.3 cpv. 4 Reg. PEAN

Disdetta

Modo di procedere

Il CCL PEAN non prescrive regole per lo scioglimento del rapporto di lavoro. Le parti sono quindi libere di scegliere la procedura da seguire di caso in caso. Usualmente si procede nel seguente modo:

  • il rapporto di lavoro è disdetto dal lavoratore, in osservanza del termine di preavviso prestabilito, per la data d’inizio del pensionamento anticipato accordo tra le parti per lo scioglimento automatico del rapporto di lavoro alla data d’inizio del pensionamento anticipato.

Prima di dare la disdetta occorre tuttavia attendere la decisione sulle prestazioni, che autorizza formalmente il lavoratore ad andare in pensione anticipata. .

Disoccupazione

Definizione

Definizione del termine «disoccupato» di cui all’art.14 cpv. 2b CCL PEAN:

  1. È considerato disoccupato chi è iscritto come tale presso il servizio competente, di norma l’Ufficio regionale di collocamento (URC), indipendentemente dalla sua collocabilità. (Ciò vale soprattutto per le persone il cui rapporto di lavoro viene disdetto allo scadere dei 720 giorni di indennità giornaliere per malattia e per le quali la decisione AI non è ancora stata resa). 
  2. La regolamentazione di seguito riportata trova applicazione solo in caso di disoccupazione non riconducibile a colpa del lavoratore. Nei due anni di disoccupazione, il lavoratore può svolgere qualsiasi attività considerata ragionevole dall’URC. In virtù dell’obbligo di riduzione del danno, l’attività può anche essere svolta in un’impresa non assoggettata al CCL PEAN ed esulare dal guadagno intermedio (a condizione che non vi sia un abuso evidente). Dopo due anni al massimo, il lavoratore deve aver ritrovato un impiego in un’impresa assoggettata al CCL PEAN. 
  3. Essendo un atto volontario, qualsiasi attività in proprio avviata con il sostegno dell’URC non è considerata disoccupazione. 
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Durata 

Rendita transitoria

La rendita PEAN è versata fino al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento, ossia fino al compimento del 65º anno d’età.

Estrazione di sabbia e ghiaia

Assoggettamento L'estrazione di sabbia e ghiaia non rientra nel campo di applicazione del CCL PEAN, nemmeno se l’impresa è affiliata alla SSIC.zum Seitenanfang

Imposte 

 

Aspetti importanti Ambito

Regole

Osservazioni
Beneficiari di rendite
  Rendite Assoggettamento all'imposta sul reddito nella procedura di tassazione ordinaria per i beneficiari di rendite domiciliati in Svizzera o residenti in Paesi con i quali la Svizzera ha stipulato convenzioni di doppia imposizione, indipendentemente dalla nazionalità dei beneficiari. Prima di iniziare a versare una rendita, la Fondazione comunica all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Divisione imposta preventiva, il nome del beneficiario e l'importo versato.
  Rendite Assoggettamento all'imposta alla fonte per i beneficiari di rendite domiciliati all'estero 1% Confederazione, 6% Cantone (art.96 LIFD /  § 99 Zürcher Steuergesetz) La Fondazione è responsabile del conteggio dell'imposta alla fonte. Il comune destinatario dell'imposta è Zurigo, dove ha sede la Fondazione. In determinati casi l'imposta alla fonte può essere rimborsata se viene fornita la prova dell'assoggettamento a imposizione ordinaria nel Paese di domicilio.
  Accrediti di vecchiaia LPP Non costituiscono un reddito imponibile, poiché sono versati a un'istituzione LPP (cassa pensioni dell'ultimo datore di lavoro o Fondazione Istituto Collettore). L'obbligo fiscale sorge quando inizia il versamento della rendita o con la liquidazione in capitale, al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.
  Contributi AVS per persone inattive professionalmente Fiscalmente neutrali, poiché i contributi AVS sono deducibili dalle imposte. Nella dichiarazione d'imposta il beneficiario della rendita
deve riportare i contributi sotto Reddito e sotto Deduzioni.
  Contributi
  Datore di lavoro Essendo costi salariali, i contributi possono essere imputati integralmente al conto economico e sono pertanto deducibili.  
  Lavoratore Analogamente ai contributi per la cassa pensioni, questi contributi sono deducibili dalle imposte. I contributi vanno indicati nello stesso campo dei contributi alla cassa pensioni sul certificato di salario (un solo importo).

Incapacità lavorativa

Malattia/infortunio

Essendo escluse dall'obbligo contributivo AVS, le indennità giornaliere per malattia o infortunio lo sono anche dall’obbligo contributivo PEAN. Tuttavia, se oltre alle prestazioni assicurative, viene pagata dal datore di lavoro una quota percentuale del salario (ad es. capi muratori), tale importo è soggetto all'obbligo contributivo. I richiedenti che alla prevista data d’inizio del pensionamento anticipato ricevono o potrebbero ricevere prestazioni assicurative a seguito di malattia o infortunio devono farsi computare i relativi importi per tutto il periodo in cui hanno diritto a tali prestazioni. Il venir meno dei motivi di salute dev’essere confermato da un certificato medico. Le prestazioni assicurative sono computate anche se il lavoratore disdice il proprio contratto di lavoro o se il rapporto di lavoro è sciolto di comune accordo. Più concretamente, se un lavoratore presenta un’incapacità lavorativa del 100% a seguito di malattia o infortunio alla prevista data d’inizio del pensionamento anticipato e ha diritto a prestazioni dell’assicurazione d’indennità giornaliera o della SUVA, l’inizio della rendita PEAN è posticipato fino a quando 

  • l’interessato può di nuovo lavorare almeno al 50%
  • al lavoratore malato o infortunato viene attribuita una rendita AI
  • cessa il diritto alle indennità giornaliere e non è ancora stata resa la decisione dell’AI.(La rendita concessa successivamente dall’AI, dalla SUVA e dalla Cassa pensioni viene coordinata con la rendita PEAN)

La richiesta di prestazioni va in ogni caso presentata almeno sei mesi prima della data di pensionamento anticipato prevista inizialmente. 

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Inizio della rendita

Riduzione volontaria del tasso di occupazione nell’anno precedente il PEAN

Precisazione relativa al calcolo della rendita per i lavoratori a tempo parziale ai sensi dell’art.17 cpv. 2 del regolamento PEAN:

In caso di riduzione del tempo lavorativo nell’anno precedente il pensionamento anticipato, la rendita mensile PEAN non può essere superiore al 90% dell’ultimo salario lordo concordato e adeguato al tempo di lavoro parziale (salario annuo effettivo, compresa la 13a mensilità, diviso 12). Ai sensi del presente capoverso non sono considerati lavoratori a tempo parziale gli invalidi e i disoccupati parziali. 

Differimento dell’inizio della rendita in caso di pagamento di ore straordinarie L’inizio della rendita è differito se le ore straordinarie oggetto del pagamento sono pari o superiori a un mese. Per determinare se le ore straordinarie prestate sono pari o superiori al normale tempo lavorativo di 176 ore mensili, l’importo versato al lavoratore va diviso per la tariffa oraria concessa per il lavoro straordinario (compreso il supplemento del 25%). I mesi iniziati non sono considerati. Il pagamento dei contributi LPP prende effetto con l’inizio (differito) della rendita. 
Differimento dell’inizio della rendita in caso di pagamento di saldi vacanze Qualora l’importo versato è pari o superiore a un salario mensile, l’inizio della rendita è differito di un mese per ogni mese intero di vacanze non godute e compensate finanziariamente. I mesi iniziati non sono considerati.Il pagamento dei contributi LPP prende effetto con l’inizio (differito) della rendita. 

Invalidità 

Invalidità e PEAN

L’art.17 cpv. 1 del regolamento PEAN prevede che un lavoratore riceve una rendita ridotta se svolge almeno al 50% un’attività assoggettata al CCL PEAN e se percepisce mezza rendita AI (il che corrisponde a un grado d’invalidità del 50-59%). 

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Lavoro stagionale

Definizione/
precisazione

In relazione al lavoro stagionale, il Consiglio di fondazione ha aggiunto una precisazione all’art.14 cpv. 2b CCL PEAN e all’art.17 cpv. 1 del regolamento PEAN:

I periodi di disoccupazione comprovata nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, dovuti a un impiego stagionale, non sono considerati nel conteggio del periodo massimo giusta l'art.14 cpv. 2b CCL PEAN, a condizione che l’attività stagionale: 

  1. si sia svolta nel periodo tra inizio marzo e fine novembre
  2. sia durata almeno sei mesi consecutivi nell’arco di tempo summenzionato e
  3. si sia ripetuta per almeno tre stagioni consecutive. 

Lavoro a tempo parziale

Definizione

Secondo l’art.23 cpv. 3, è considerato lavoro a tempo parziale quello cui un lavoratore è tenuto, comunque inferiore a un tempo pieno, che viene prestato a ore, mezze giornate o giorni e che corrisponde a una determinata quota delle ore di lavoro annuali dovute ai sensi dell’art.24 CNM e stabilite in un contratto di lavoro individuale. I contratti di lavoro a tempo parziale devono essere conclusi per iscritto. 

Il lavoro a tempo parziale deve essere concordato in anticipo ed essere prestato in modo regolare e ricorrente. 

Non si parla invece di lavoro a tempo parziale se negli ultimi sette anni prima di riscuotere le prestazioni un dipendente lavora per un anno al 50% in un’impresa assoggettata al CCL PEAN e al 50% in un’impresa non assoggettata al CCL PEAN, a meno che tali attività siano ricorrenti, vale a dire che l’interessato, per esempio, lavora d’estate come viticoltore e d’inverno come lavoratore edile.

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Libera scelta

Pensionamento anticipato Ogni lavoratore è libero di scegliere il momento in cui vuole andare in pensione anticipata. Non vi è nessun obbligo di andare in pensione anticipata al raggiungimento dell’età richiesta. Il fatto di posticipare l’inizio del pensionamento anticipato non fa però aumentare la rendita mensile.

Liquidazione in capitale

Cassa pensioni

La liquidazione in capitale è possibile se il lavoratore ha presentato una domanda in tal senso alla propria cassa pensioni e se tale possibilità è prevista nel regolamento della stessa. Gli accrediti di vecchiaia LPP cui il lavoratore ha diritto in virtù dell’art.19 cpv. 2 CCL PEAN sono trasferiti su un conto dell’IC e versati al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento, in contanti o sotto forma di rendita.

Per maggiori dettagli in merito si veda «Fondazione istituto collettore LPP  > Informative sulle possibilità di continuazione dell’assicurazione LPP».

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LPP 

Contributi LPP
Compensazione degli accrediti di vecchiaia LPP

Secondo l’art.19 cpv. 2 CCL PEAN, il beneficiario ha diritto, nel periodo in cui percepisce la rendita, a un contributo pari al 12% (dal 01.01.2012 18%) del salario annuo determinante per il calcolo della rendita – dedotto l’importo di coordinamento ai sensi della LPP – ma al massimo al 12% (dal 01.01.2012 18%) del salario massimo da assicurare obbligatoriamente secondo la LPP.

L'aumento degli accrediti di vecchiaia LPP al 18% si applica soltanto ai lavoratori che beneficeranno del pensionamento anticipato dal 01.01.2012.

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Reddito

Limite massimo

art.18 cpv. 2 c del regolamento PEAN

Il reddito complessivo composto dalle indennità sostitutive del salario e della rendita transitoria non può in nessun caso superare al reddito complessivo percepito prima del pensionamento anticipato né la rendita PEAN massima.

Richiesta di prestazioni

Scadenze Le richieste, corredate dei documenti necessari, vanno inoltrate con almeno 6 mesi d’anticipo. Siccome le domande presentate dopo tale termine non devono ostacolare il disbrigo di quelle inoltrate tempestivamente, la rendita viene corrisposta con lo stesso ritardo con il quale la richiesta è stata inoltrata. 
Richiesta definitiva

L’Ufficio di pagamento prende disposizioni per il versamento della prima rendita solo quando è stato inoltrato il modulo di richiesta definitivo.

Importante:

  1. Il modulo dev’essere firmato dal richiedente
  2. Il datore di lavoro deve confermare lo scioglimento del rapporto di lavoro

In virtù di una decisione del Consiglio di fondazione, non vengono versate rendite con effetto retroattivo se il modulo di richiesta non è stato inoltrato entro il termine prestabilito o se si sono verificati ritardi a causa della mancata firma del modulo. 

Ricorsi 

Modo di procedere

Se i criteri per la concessione di una rendita PEAN non sono integralmente adempiuti e la richiesta è respinta, l’interessato può chiedere entro un termine di 30 giorni che la decisione venga riesaminata dal Consiglio di fondazione. Il Consiglio di fondazione ha delegato alla Commissione Ricorsi il riesame delle decisioni sulle prestazioni.

L’opposizione va inoltrata entro 30 giorni dalla ricezione della decisione. La Commissione Ricorsi applica il CCL PEAN in modo molto rigoroso, per cui l’opposizione va inoltrata per iscritto, esponendo in modo dettagliato i motivi di disaccordo. Se possibile all’opposizione vanno inoltrate prove e informazioni che non sono state considerate in prima istanza.

Scadenze

Scadenze

Le richieste, corredate dei documenti necessari, vanno inoltrate con almeno 6 mesi d’anticipo. Siccome le domande presentate dopo tale termine non devono ostacolare il disbrigo di quelle inoltrate tempestivamente, la rendita viene corrisposta con lo stesso ritardo con il quale la richiesta è stata inoltrata. 

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Trattenute 

Contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori

Art.8 CCL PEAN

Il contributo dei lavoratori corrisponde all’1,3% del salario determinante. Il contributo dei datori di lavoro corrisponde al 4% del salario determinante. Per salario determinante si intende il salario assoggettato all’obbligo contributivo AVS fino al massimo LAINF.

Dal 01.01.2012 il contributo dei lavoratori è abbassato all' 1%.

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