L’entrata in vigore, il 1° gennaio 2021, dell’art. 47a LPP conferisce agli assicurati LPP il diritto (1) di mantenere l’assicurazione presso l’ultima cassa pensioni fino all’età di pensionamento ordinaria se il loro rapporto di lavoro viene disdetto dal datore di lavoro dopo che hanno compiuto 58 anni.
Il lavoratore licenziato che rimane nella cassa pensioni del suo ultimo datore di lavoro può percepire le prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale sotto forma di rendita anche se non trova un nuovo impiego (che implica l’entrata nella cassa pensioni del nuovo datore di lavoro) prima che sorga il diritto alle prestazioni di vecchiaia LPP.
Se l’assicurazione è durata più di due anni, le prestazioni di assicurazione sono versate sotto forma di rendita; il versamento anticipato o la costituzione in pegno della prestazione di uscita per l’acquisto di un’abitazione a uso proprio non sono più possibili.
(1) Il trasferimento della prestazione di uscita a un istituto di libero passaggio resta possibile. In tal caso le prestazioni di vecchiaia possono però essere prelevate soltanto sotto forma di capitale.