La rendita può iniziare al più presto il mese successivo al compimento dei 60 anni.
La rendita PEAN è facoltativa e la sua data d’inizio flessibile
Un lavoratore che soddisfa le condizioni per beneficiare di una rendita PEAN può scegliere liberamente a partire da quando vuole usufruire del pensionamento anticipato. Non è obbligatorio richiedere una rendita PEAN al compimento del 60° anno d’età.
Aumento della rendita in caso di differimento
Per rendita con inizio dal’ 01.07.2025:
Se differisce di almeno 6 mesi l’inizio della rendita (calcolato a contare dal giorno in cui avrebbe soddisfatto per la prima volta le condizioni per una rendita PEAN), la rendita mensile PEAN verrà aumentata.
Potrà scegliere una delle seguenti varianti.
• La rendita PEAN è differita di almeno 6 mesi, ma meno di 12 mesi: in questo caso la rendita mensile aumenta dell’5 %.
• La rendita PEAN è differita di almeno 12 mesi, ma meno di 18 mesi: in questo caso la rendita mensile aumenta dell’10 %.
• La rendita PEAN è differita di almeno 18 mesi, ma meno di 24 mesi: in questo caso la rendita mensile aumenta dell’15 %.
• La rendita PEAN è differita di almeno 24 mesi: in questo caso la rendita mensile aumenta del 20 %.
I differimenti inferiori a 6 mesi non comportano alcun aumento.
Il numero di anni contributivi pertinenti e le riduzioni sono calcolati a contare dal giorno in cui sarebbero soddisfatte per la prima volta le condizioni per una rendita PEAN.
Per il calcolo della rendita PEAN e determinante l’ultimo reddito percepito prima dell’inizio della rendita effettiva.
Riduzione della percentuale lavorativa nell’anno precedente l’inizio della rendita PEAN
In caso di riduzione del tempo lavorativo nell’anno precedente il pensionamento anticipato, la rendita mensile PEAN non può essere superiore al 90% dell’ultimo salario lordo concordato e adeguato al tempo di lavoro parziale (salario annuo effettivo, compresa la 13a mensilità, diviso 12). Gli invalidi e i disoccupati parziali non sono considerati lavoratori a tempo parziale nel senso appena descritto.
Differimento della rendita in caso di pagamento del saldo vacanze e delle ore supplementari
Se nei sei mesi precedenti l’inizio della rendita PEAN vengono pagate al lavoratore vacanze non effettuate o ore supplementari non compensate e se il relativo importo è superiore a un salario mensile (il numero delle ore pagate è messo a confronto con il normale orario di lavoro mensile di 176 ore), l’inizio della rendita è differito di un mese per ogni mese pagato integralmente. Non si tiene conto dei mesi iniziati (art. 13 cpv. 3 Reg. PEAN).