La rendita può iniziare al più presto il mese successivo al compimento dei 60 anni.
La rendita PEAN è facoltativa e la sua data d’inizio flessibile
Un lavoratore che soddisfa le condizioni per beneficiare di una rendita PEAN può scegliere liberamente a partire da quando vuole usufruire del pensionamento anticipato. Non è obbligatorio richiedere una rendita PEAN al compimento del 60° anno d’età.
Aumento della rendita in caso di differimento
Il Consiglio federale decreta l’obbligatorietà generale delle misure di risanamento CCL PEAN dall’01.04.2019. Per le imprese sottoposte al campo d’applicazione CCL PEAN e i beneficiari di rendite PEAN con inizio della rendita dall’01.04.2019 le seguenti modifiche entrano in vigore dall’01.04.2019:
La rendita transitoria mensile è aumentata – tenendo conto degli importi limite[1] di cui all’art. 16 cpv. 2 CCL PEAN, se il richiedente differisce l’inizio della rendita (calcolata a contare dal giorno in cui avrebbe soddisfatto per la prima volta le condizioni per una rendita transitoria).
I richiedenti possono scegliere una delle seguenti varianti:
- La rendita verrà percepita al più presto possibile: rendita mensile non ridotta, calcolata come adesso;1
- rendita differita di almeno 12 mesi: la rendita mensile aumenta dell’8%;
- rendita differita di almeno 24 mesi: la rendita mensile aumenta del 16%.
[1] Il 65 % del salario annuo concordato nell’ultimo anno lavorativo senza indennità supplementari, retribuzione di ore straordinarie, ecc. (= salario base per la rendita) più CHF 6’000, diviso 12. Tuttavia la rendita transitoria non può superare i seguenti importi limite: l’80% del salario base per la rendita o 2,4 volte la rendita AVS semplice massima (la rendita massima PEAN ammonta a CHF 5‘688 [stato 2019]).
Riduzione della percentuale lavorativa nell’anno precedente l’inizio della rendita PEAN
In caso di riduzione del tempo lavorativo nell’anno precedente il pensionamento anticipato, la rendita mensile PEAN non può essere superiore al 90% dell’ultimo salario lordo concordato e adeguato al tempo di lavoro parziale (salario annuo effettivo, compresa la 13a mensilità, diviso 12). Gli invalidi e i disoccupati parziali non sono considerati lavoratori a tempo parziale nel senso appena descritto.
Differimento della rendita in caso di pagamento del saldo vacanze e delle ore supplementari
Se nei sei mesi precedenti l’inizio della rendita PEAN vengono pagate al lavoratore vacanze non effettuate o ore supplementari non compensate e se il relativo importo è superiore a un salario mensile (il numero delle ore pagate è messo a confronto con il normale orario di lavoro mensile di 176 ore), l’inizio della rendita è differito di un mese per ogni mese pagato integralmente. Non si tiene conto dei mesi iniziati (art. 13 cpv. 3 Reg. PEAN).