A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
Annuncio di imprese

Le imprese del settore dell’edilizia principale hanno l’obbligo di annunciarsi alla Fondazione FAR. Possono farlo per telefono, per lettera oppure online compilando l’apposito modulo (Annuncio impresa). Dopo essersi annunciate, ricevono i moduli di autodichiarazione. L’ufficio di gestione della Fondazione FAR accerta se sono sottoposte o no al CCL PEAN basandosi sui dati forniti nell’autodichiarazione.

Appalti pubblici

Conferma del pagamento dei contributi PEAN
Le conferme di adempimento dell’obbligo contributivo CCL PEAN (necessarie ad es. per la partecipazione ad appalti pubblici) possono essere richieste all’Ufficio Incasso, Sumatrastrasse 15, 8042 Zurigo, tel. 044 258 81 38, inkasso@far-suisse.ch.

Aumento della rendita in caso di differimento

Il Consiglio federale decreta l’obbligatorietà generale delle misure di risanamento CCL PEAN dall’01.04.2019. Per le imprese sottoposte al campo d’applicazione CCL PEAN e i beneficiari di rendite PEAN con inizio della rendita dall’01.04.2019 le seguenti modifiche entrano in vigore dall’01.04.2019:

 

La rendita transitoria mensile è aumentata – tenendo conto degli importi limite[1] di cui all’art. 16 cpv. 2 CCL PEAN, se il richiedente differisce l’inizio della rendita (calcolata a contare dal giorno in cui avrebbe soddisfatto per la prima volta le condizioni per una rendita transitoria).

I richiedenti possono scegliere una delle seguenti varianti:

  • La rendita verrà percepita al più presto possibile: rendita mensile non ridotta, calcolata come adesso;1
  • rendita differita di almeno 12 mesi: la rendita mensile aumenta dell’8%;
  • rendita differita di almeno 24 mesi: la rendita mensile aumenta del 16%.

 

[1] Il 65 % del salario annuo concordato nell’ultimo anno lavorativo senza indennità supplementari, retribuzione di ore straordinarie, ecc. (= salario base per la rendita) più CHF 6’000, diviso 12. Tuttavia la rendita transitoria non può superare i seguenti importi limite: l’80% del salario base per la rendita o 2,4 volte la rendita AVS semplice massima (la rendita massima PEAN ammonta a CHF 5‘736 [stato 2021]).

L’applicazione coordinata nel settore principale dell’edilizia

Qual è il ruolo dell’Applicazione coordinata?

Le parti sociali del settore principale dell’edilizia hanno istituito l’Applicazione coordinata per semplificare e ottimizzare la procedura di assoggettamento e ridurre al minimo il carico burocratico per le imprese.

 

L’Applicazione coordinata

  • introduce processi uniformi in tutta la Svizzera nell’ambito dell’assoggettamento
  • riduce i doppioni
  • migliora la qualità delle verifiche dell’assoggettamento, che sono coordinate e trasparenti
  • riduce l’onere amministrativo per le imprese.

A nome della Fondazione FAR, della Commissione paritetica svizzera per le costruzioni ferroviarie e della Commissione professionale paritetica locale competente, l’Applicazione coordinata fornisce le informazioni e i documenti necessari a far chiarezza sull’assoggettamento. Se i documenti sono incompleti o se il loro contenuto lascia adito a dubbi, l’Applicazione coordinata contatta l’impresa e cerca di chiarire la situazione.

La competenza in merito all’Applicazione coordinata spetta all’Ufficio di gestione della Fondazione FAR.

 

A chi vengono trasmessi i moduli e i documenti forniti dall’impresa e come viene informata quest’ultima riguardo all’assoggettamento?

L’Applicazione coordinata trasmette i documenti forniti dall’impresa agli organi di applicazione competenti (Fondazione FAR, Commissione paritetica competente) che li esaminano e decidono circa l’assoggettamento. L’esame e la decisione sono coordinati tra la Fondazione FAR e la Commissione professionale paritetica competente.

Se un’impresa, in considerazione dell’attività svolta, è sottoposta a due contratti collettivi di lavoro, ad esempio al Contratto nazionale mantello e al CCL PEAN, riceve due decisioni di assoggettamento dai rispettivi organi competenti.

C
Calcolo della rendita PEAN mensile

La rendita PEAN mensile non ridotta viene calcolata nel modo seguente:

Il 65 % del salario annuo concordato nell’ultimo anno lavorativo senza indennità supplementari, retribuzione di ore straordinarie, ecc. (= salario base per la rendita) più CHF 6’000, diviso 12.

Tuttavia la rendita transitoria non può superare i seguenti importi limite: l’80 % del salario base per la rendita o 2,4 volte la rendita AVS semplice massima (la rendita massima PEAN ammonta a CHF 5‘880 [stato 2023]).

Campo di applicazione aziendale

Campo di applicazione aziendale
Art. 2 CCL PEAN

  1. Il CCL PEAN si applica a tutte le imprese o parti di imprese svizzere o estere operanti in Svizzera, così come alle aziende operanti in subappalto e ai cottimisti indipendenti che impiegano lavoratori svolgenti attività a titolo professionale, in particolare nei seguenti settori:
    1. edilizia, genio civile, lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (inclusa la pavimentazione stradale)
    2. lavori di sterro, demolizioni, deposito e riciclaggio di materiali di sterro, di demolizione e di altri materiali edili di fabbricazione non industriale; sono esclusi gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantieri e le discariche autorizzate in conformità all’art. 35 dell’ ordinanza sui rifiuti (OPSR), nonché il personale impiegato in queste strutture (nuovo testo giusta la Convenzione addizionale X al CCL PEAN del 31.3.2017, in vigore dall’1.1.2018)
    3. [abrogato] (Nuovo testo giusta la Convenzione addizionale VIII al CCL PEAN del 7.10.2013, in vigore dall’1.1.2014)
    4. lavorazione della pietra, cave e aziende di selciatura
    5. aziende per la costruzione e l’isolamento di facciate, escluse le imprese operanti nella realizzazione di superfici di tamponamento. Per «superfici di tamponamento» si intendono tetti inclinati, sottosoffittature, tetti piatti e rivestimenti di facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico)
    6. aziende per l’isolamento e l’impermeabilizzazione di superfici di tamponamento in senso lato e attività analoghe nel settore del genio civile e dei lavori in sotterraneo
    7. aziende per i lavori di iniezione e risanamento del calcestruzzo, taglio e foratura del calcestruzzo
    8. aziende che eseguono rivestimenti di asfalto e messa in opera di betoncini
    9. imprese che eseguono lavori di costruzione ferroviaria. Sono considerati lavori di costruzione ferroviaria i lavori nell’ambito della costruzione e manutenzione del binario e/o di costruzioni di genio civile abbinati ad impianti ferroviari e i lavori direttamente correlati con la sicurezza dei lavori sul binario o svolti in aree pericolose della ferrovia. Sono escluse le imprese e parti di imprese che impiegano esclusivamente lavoratori non rientranti nel campo di applicazione personale secondo il capoverso 5 o che eseguono lavori alle linee di contatto e ai circuiti elettrici. (Nuovo testo giusto il complemento della convenzione addizionale VIII al CCL PEAN del 12.8.2015, in vigore dall’1.12.2015)
  2. Sono escluse:
    1. le imprese del Canton Ginevra che eseguono lavori di impermeabilizzazione
    2. le imprese del Canton Ginevra operanti nella lavorazione del marmo
    3. le imprese del Canton Vaud che eseguono rivestimenti di asfalto, impermeabilizzazioni e lavori speciali con resine artificiali
    4. le professioni della lavorazione della pietra nel Canton Vaud
    5. [abrogato] (Nuovo testo giusta la Convenzione addizionale VIII al CCL PEAN del 7.10.2013, in vigore dall’1.1.2014)
    6. le imprese e parti di imprese che impiegano esclusivamente lavoratori non rientranti nel campo di applicazione personale conforme all’articolo 3 capoverso 1 o che eseguono lavori alle linee di contatto e ai circuiti elettrici. (Nuovo testo giusto il complemento della convenzione addizionale VIII al CCL PEAN del 12.8.2015, in vigore dall’1.12.2015).
Campo di applicazione geografico

Campo di applicazione geografico
Art. 1 cpv. 1-3 CCL PEAN

  1. Il contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (CCL PEAN) si applica su tutto il territorio della Confederazione elvetica.
  2. [abrogato] (Nuovo testo giusta la Convenzione addizionale VIII al CCL PEAN del 7.10.2013, in vigore dall’1.1.2014)
  3. Ne sono escluse, fatto salvo l’art. 4 cpv. 2, le imprese con sede nel Canton Vallese, fintantoché i loro dipendenti otterranno dal contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato dei lavoratori edili nel Canton Vallese (RETABAT, 2002-2010) prestazioni equivalenti in rapporto al presente contratto, riguardo al pensionamento anticipato, a condizioni uguali o meno rigorose.

Art. 4 cpv. 1
Il CCL PEAN non si applica alle imprese affiliate alla Caisse de retraite professionnelle de l’Industrie vaudoise de la construction (règlement du fonds de la rente transitoire), sempre che tale cassa pensioni preveda prestazioni equivalenti a quelle definite nel CCL PEAN, a condizioni uguali o meno severe.

Campo di applicazione personale

Campo di applicazione personale
Un’impresa sottoposta al campo di applicazione geografico e aziendale del CCL PEAN deve versare i contributi PEAN per tutti i dipendenti che rientrano nel campo di applicazione personale.
Sono esclusi dal campo di applicazione personale i dirigenti, il personale tecnico e amministrativo e il personale addetto alle mense e alle pulizie delle imprese assoggettate. Sono invece sottoposti al campo di applicazione personale del CCL PEAN in particolare i lavoratori elencati qui di seguito (indipendentemente dalla retribuzione e dal luogo di assunzione) operanti in cantieri e ditte ausiliarie delle imprese di costruzione ai sensi dell’art. 2 CCL PEAN:

  1. capi muratori e capi fabbrica
  2. capi squadra
  3. lavoratori qualificati come muratori, carpentieri, costruttori stradali, selciatori
  4. lavoratori edili (con o senza conoscenze professionali)
  5. specialisti quali macchinisti, autisti, magazzinieri, isolatori e aiutanti, a condizione che lavorino in un’impresa o una parte d’impresa giusta l’art. 2 cpv. 1 o 3 CCL PEAN
  6. guardiani di sicurezza con formazione se vengono impiegati per la sicurezza dei lavori sul binario o per lavori in aree pericolose della ferrovia.
    Sono esclusi
    a) i macchinisti di macchinari ferroviari automatici (personale addetto alla guida, all’asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);
    b) i macchinisti di treni di lavoro per la saldatura e la rettifica di rotaie (personale addetto alla guida, all’asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);
    c) i saldatori (saldatura e rettifiche) che eseguono in modo preponderante questi lavori specifici.(Nuovo testo giusto il complemento della convenzione addizionale VIII al CCL PEAN del 12.8.2015, in vigore dall’1.12.2015).

L’elenco non è esaustivo, dato che nel campo di applicazione personale del CCL PEAN possono rientrare ad esempio anche gruisti o meccanici.
I lavoratori sono sottoposti al CCL PEAN dal momento in cui sorge l’obbligo contributivo AVS. Il datore di lavoro applica il CCL PEAN a tutti i lavoratori di cui all’art. 3 cpv. 1 CCL PEAN.

Casi di rigore

Se un’opposizione viene respinta dalla Commissione Ricorsi del Consiglio di fondazione, il richiedente può chiedere al Consiglio di fondazione che il suo caso venga riesaminato nell’ottica di una penalizzazione ingiusta secondo l’art. 14 cpv. 3 CCL PEAN:
«In casi particolari, per evitare penalizzazioni ingiuste, il Consiglio di fondazione può concedere una rendita transitoria, a condizione che l’inadempimento dei requisiti del CCL PEAN e del Regolamento PEAN – considerati cumulativamente – sia di entità minima e che il richiedente abbia lavorato prevalentemente nel settore dell’edilizia principale. In caso di lacune contributive, il Consiglio di fondazione deve richiedere il pagamento retroattivo dei contributi del datore di lavoro e del lavoratore e può disporre una riduzione della rendita.»
Il richiedente deve presentare documenti e informazioni complementari che permettano una nuova valutazione del caso.

CCL PEAN

I lavoratori del settore dell’edilizia principale svolgono giorno dopo giorno attività particolarmente faticose e pesanti. Per permettere loro di andare in pensione anticipata, la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori e i sindacati UNIA e SYNA (ai quali si sono aggiunti successivamente i Quadri dell’Edilizia Svizzera) hanno sottoscritto il Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (CCL PEAN). Il 5 giugno 2003, il Consiglio federale ha decretato l’obbligatorietà generale del CCL PEAN che è entrato in vigore il 1° luglio 2003.
Basandosi sul CCL PEAN, il Consiglio di fondazione ha emanato un regolamento che contempla le disposizioni d’esecuzione. Le imprese sottoposte al CCL PEAN sono tenute a rispettare le disposizioni del contratto collettivo e del regolamento

A chi adempie le condizioni previste dal CCL PEAN, la Fondazione FAR versa una rendita tra il 60° e il 65° anno d’età. Queste prestazioni sono finanziate dai contributi dei datori di lavoro e da quelli dei lavoratori.

Certificato di salario

Dichiarazione dei contributi PEAN sul certificato di salario
I contributi PEAN devono figurare alla voce 10 «Previdenza professionale», più precisamente al punto 10.1 «Contributi ordinari» con un unico importo comprendente anche i contributi all’istituto di previdenza del datore di lavoro. I contributi LPP e i contributi PEAN non devono essere indicati distintamente sul certificato di salario.

Cessazione o cambiamento d’attività

Se un’impresa o il reparto autonomo di un’impresa cessa l’attività nel settore dell’edilizia principale oppure la riduce durevolmente, tanto che non opera più prevalentemente nell’edilizia principale ma nei settori affini, deve comunicare tale cambiamento alla Fondazione FAR.
Dopo aver condotto gli accertamenti del caso, la Fondazione FAR comunica all’impresa fino a quando è sottoposta al CCL PEAN e all’obbligo contributivo.

Congedo non pagato

La durata dell’occupazione secondo l’art. 13 cpv. 1 lett. c Reg. PEAN non è interrotta da un congedo non pagato se sono soddisfatti i seguenti criteri:

  • negli ultimi sette anni prima di richiedere il pensionamento anticipato si può prendere un solo congedo non pagato; il congedo non pagato non può essere superiore a 6 mesi
  • nell’ultimo anno prima del pensionamento anticipato non vengono concessi congedi non pagati
  • dopo il congedo non pagato, il lavoratore deve riprendere l’attività presso il suo datore di lavoro; i termini di disdetta previsti dal CNM devono in ogni caso essere rispettati
  • durante il congedo non pagato non si possono svolgere attività rimunerate
  • nell’anno in cui prende un congedo non pagato, il lavoratore deve poter dimostrare di lavorare almeno al 50% in un’impresa sottoposta al CCL PEAN.

La rendita PEAN è ridotta per la durata del congedo non pagato.

Contributi

Contributi del datore di lavoro e del lavoratore

  • Dall’01.01.2020 i contributi dei lavoratori ammontano al 2.25 %.
  • I contributi dei datori di lavoro rimangono come finora al 5.5%.

Per salario determinante si intende il salario AVS fino al massimo LAINF (2020: CHF 148’200 al anno).


Lavoratori a tempo parziale

Per effetto dell’obbligatorietà generale decretata dal Consiglio federale, i datori di lavoro sono tenuti a versare i propri contributi e quelli dei lavoratori sulla base del salario AVS, indipendentemente dal grado di occupazione dei lavoratori.
Gli anni in cui un lavoratore a tempo parziale svolge un’attività sottoposta al CCL PEAN nella misura almeno del 50% sono computati come periodo di occupazione soggetto al CCL PEAN. Non lo sono invece gli anni in cui un lavoratore a tempo parziale svolge un’attività sottoposta al CCL PEAN in misura inferiore al 50%. Ciò nonostante sul salario di questo lavoratore vengono prelevati i contributi PEAN.
Il lavoratore a tempo parziale percepisce una rendita ridotta (art. 17 cpv. 2 Reg. PEAN).

Controlli dei datori di lavoro

Ogni quattro anni un controllore esterno verifica se i datori di lavoro hanno comunicato tutti i salari rilevanti alla Fondazione FAR.

Coordinamento

Le prestazioni della Fondazione FAR sono sussidiarie a tutte le altre prestazioni delle assicurazioni sociali.

Copertura insufficiente

La nuova pagina Ulteriori informazioni sulla situazione finanziaria raccoglie informazioni sulla situazione finanzaria della Fondazione FAR:

La scheda Informazioni sulla copertura insufficiente fornisce informazioni sui seguenti aspetti:

  • basi biometriche e tasso d’interesse tecnico
  • cause dell’attuale copertura insufficiente
  • entità dell’attuale copertura insufficiente
  • attuazione ed efficacia delle misure di risanamento
  • orizzonte temporale entro il quale la copertura insufficiente verrà prevedibilmente sanata
  • performance degli investimenti.

Le misure di risanamento adottate sono illustrate nella scheda Indicazioni importanti della Fondazione FAR. Il Consiglio federale decreta l’obbligatorietà generale delle misure di risanamento CCL PEAN dall’01.04.2019.

Le conseguenze delle misure di risanamento per gli assicurati sono descritte nella scheda Misure di risanamento entrate in vigore il 1° aprile 2019: ripercussioni principali sulle prestazioni e possibilità di compensazione.

D
Decisione sulle prestazioni

Richiesta di prestazioni e decisione
Il lavoratore deve presentare la richiesta di prestazioni alla Fondazione FAR almeno 6 mesi prima dell’inizio auspicato della rendita. La prima data possibile per l’inizio della rendita è il mese successivo al compimento dei 60 anni. La richiesta viene esaminata dall’Ufficio di pagamento. Se viene accolta, il richiedente riceve una decisione sulle prestazioni che riporta la rendita mensile, il contributo di risparmio LPP annuo e i valori limite per il guadagno consentito nel periodo di percepimento della rendita PEAN. Alla decisione viene allegato il modulo «Domanda definitiva» che il richiedente deve compilare e inviare all’Ufficio di pagamento (cfr. voce «Domanda definitiva»).
In caso di disaccordo con la decisione sulle pretazioni, il richiedente può rivolgersi alla Commissione Ricorsi del Consiglio di fondazione (cfr. voce «Opposizioni contro decisioni sulle prestazioni»).

Deduzioni

Contributi del datore di lavoro e del lavoratore

  • Dall’01.01.2020 i contributi dei lavoratori ammontano al 2.25 %.
  • I contributi dei datori di lavoro rimangono come finora al 5.5%.

Per salario determinante si intende il salario AVS fino al massimo LAINF (20: CHF 148’200 al anno).

Dichiarazione d’imposta

Dichiarazione dei contributi PEAN sul certificato di salario
I contributi PEAN devono figurare alla voce 10 «Previdenza professionale», più precisamente al punto 10.1 «Contributi ordinari» con un unico importo comprendente anche i contributi all’istituto di previdenza del datore di lavoro. I contributi LPP e i contributi PEAN non devono essere indicati distintamente sul certificato di salario.

Dichiarazione di obbligatorietà generale (DOG)

Il Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (CCL PEAN) è stato concluso il 12 novembre 2002 dalla Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC) da una parte e dai sindacati Edilizia & Industria (oggi UNIA) e SYNA dall’altra. Alle parti contrattuali si sono aggiunti successivamente i Quadri dell’Edilizia Svizzera. Il 5 giugno 2003, il Consiglio federale ha decretato l’obbligatorietà generale del CCL PEAN (DCF DOG CCL PEAN). Lo scopo della dichiarazione di obbligatorietà generale è di estendere le disposizioni di un contratto collettivo a tutti i datori di lavoro di un determinato settore al fine di garantire la parità concorrenziale.

In virtù dell’obbligatorietà generale decretata dal Consiglio federale, il CCL PEAN ha carattere di legge ed è applicabile a tutte le imprese attive nel settore dell’edilizia principale.

Dirigenti

I dirigenti sono esclusi dal campo di applicazione personale del CCL PEAN. I dirigenti non sono sottoposti all’obbligo contributivo PEAN e non possono beneficiare del pensionamento anticipato.
Cfr. Scheda informativa Personale con funzioni direttive

Disdetta

Il rapporto di lavoro può essere sciolto solo al ricevimento della decisione sulle prestazioni che autorizza formalmente il lavoratore ad andare in pensione anticipata. Nel modulo «Domanda definitiva» il datore di lavoro deve confermare la data dello scioglimento del rapporto di lavoro.

Disoccupazione

Definizione del termine «disoccupato»

  1. È considerato disoccupato chi è iscritto come tale presso l’Ufficio regionale di collocamento (URC), indipendentemente dalla sua collocabilità. Ciò vale soprattutto per le persone il cui rapporto di lavoro viene disdetto allo scadere dei 720 giorni di indennità giornaliere in caso di malattia e per le quali la decisione AI non è ancora stata resa.
  2. La regolamentazione di seguito riportata si applica solo in caso di disoccupazione non riconducibile a colpa del lavoratore:
    Nei due anni di disoccupazione, il lavoratore può svolgere qualsiasi attività considerata ragionevole dall’URC. In virtù dell’obbligo di riduzione del danno, l’attività può anche essere svolta in un’impresa non sottoposta al CCL PEAN ed esulare dal guadagno intermedio (a condizione che non vi sia un abuso evidente).
    Entro un massimo di due anni, il lavoratore deve aver ritrovato un impiego in un’impresa sottoposta al CCL PEAN.
  3. Essendo un atto volontario, qualsiasi attività in proprio avviata con il sostegno dell’URC non è considerata disoccupazione.
Domanda definitiva

Domanda definitiva

L’Ufficio di pagamento può predisporre il versamento della prima rendita mensile soltanto al ricevimento del modulo «Domanda definitiva». Importante:

  • il modulo «Domanda definitiva» deve essere firmato dal richiedente
  • il datore di lavoro deve confermare per iscritto lo scioglimento del rapporto di lavoro

Il richiedente non ha diritto al versamento retroattivo della rendita se non rispedisce per tempo la domanda definitiva o se si verificano ritardi perché manca la firma.

Durata delle prestazioni

La rendita PEAN è versata dal 60° anno d’età fino al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento AVS, ossia fino al compimento del 65º anno d’età.

F
Facoltatività

La rendita PEAN è facoltativa e la sua data d’inizio flessibile
Un lavoratore che soddisfa le condizioni per beneficiare di una rendita PEAN può scegliere liberamente a partire da quando vuole usufruire del pensionamento anticipato. Non è obbligatorio richiedere una rendita PEAN al compimento del 60° anno d’età.

 

Aumento della rendita in caso di differimento

Il Consiglio federale decreta l’obbligatorietà generale delle misure di risanamento CCL PEAN dall’01.04.2019. Per le imprese sottoposte al campo d’applicazione CCL PEAN e i beneficiari di rendite PEAN con inizio della rendita dall’01.04.2019 le seguenti modifiche entrano in vigore dall’01.04.2019:

La rendita transitoria mensile è aumentata – tenendo conto degli importi limite [1] di cui all’art. 16 cpv. 2 CCL PEAN, se il richiedente differisce l’inizio della rendita (calcolata a contare dal giorno in cui avrebbe soddisfatto per la prima volta le condizioni per una rendita transitoria).

I richiedenti possono scegliere una delle seguenti varianti:

  • La rendita verrà percepita al più presto possibile: rendita mensile non ridotta, calcolata come adesso [1];
  • rendita differita di almeno 12 mesi: la rendita mensile aumenta dell’8%;
  • rendita differita di almeno 24 mesi: la rendita mensile aumenta del 16%.

 

[1] Il 65 % del salario annuo concordato nell’ultimo anno lavorativo senza indennità supplementari, retribuzione di ore straordinarie, ecc. (= salario base per la rendita) più CHF 6’000, diviso 12. Tuttavia la rendita transitoria non può superare i seguenti importi limite: l’80 % del salario base per la rendita o 2,4 volte la rendita AVS semplice massima (la rendita massima PEAN ammonta a CHF 5‘736 [stato 2021]).

G
Guadagno consentito per i beneficiari di una rendita PEAN

Le condizioni per il guadagno consentito variano a seconda della data d’inizio della rendita. Per maggiori informazioni si rimanda alle schede.

Cfr. schede informative Guadagno consentito

I
Imprese di lavoro temporaneo

Prestatori di personale
Dal 1° aprile 2006, gli impieghi forniti da prestatori di personale sono sottoposti al CCL PEAN se l’impresa acquisitrice è soggetta a tale contratto. In altre parole, i prestatori devono versare i contributi PEAN se forniscono personale a un’impresa o una parte operativa sottoposta al CCL PEAN.
Fino al 31 marzo 2006, i prestatori di personale non erano tenuti a versare i contributi PEAN per i lavoratori forniti a imprese sottoposte al CCL PEAN.


Sono esentati dall’obbligo contributivo i lavoratori forniti in prestito

    1. di età inferiore a 28 anni e
    2. che seguono una formazione per una professione che non rientra nel campo di applicazione del contratto collettivo di lavoro e
    3. il cui impiego è limitato a tre mesi.

Questi tre prerequisiti devono essere soddisfatti cumulativamente.


Imprese acquisitrici assoggettate

  1. Imprese o parte operative che rientrano nel campo di applicazione aziendale del CCL PEAN. È determinante la sede dell’impresa acquisitrice.
  2. Imprese acquisitrici nel Canton Vaud:
    Le ditte che forniscono personale a prestito a imprese acquisitrici affiliate alla Caisse de retraite professionnelle de l’Industrie vaudoise de la construction (CRP) sono tenute a versare i contributi PEAN.
  3. Prestatori di personale del Principato del Liechtenstein:
    I prestatori di personale del Liechtenstein in possesso di un’autorizzazione del Canton San Gallo per la fornitura di manodopera in Svizzera sono tenuti a versare i contributi PEAN se prestano personale a imprese acquisitrici con sede in Svizzera sottoposte al CCL PEAN.
Incapacità lavorativa

Malattia / infortunio
Le indennità giornaliere in caso di malattia o infortunio sono escluse dall’obbligo contributivo PEAN.
Tuttavia, se oltre alle prestazioni assicurative, il datore di lavoro versa una percentuale del salario (ad es. capi muratori), tale importo è soggetto a contribuzione.
I richiedenti che alla data d’inizio del pensionamento anticipato ricevono o potrebbero ricevere prestazioni assicurative a seguito di malattia o infortunio devono farsi computare i relativi importi per tutto il periodo in cui hanno diritto a tali prestazioni. Il venir meno dei motivi di salute dev’essere confermato da certificato medico. Le prestazioni assicurative sono computate anche se il lavoratore disdice il contratto di lavoro o se lo stesso è sciolto di comune accordo.
Più concretamente, se alla data richiesta per l’inizio della rendita PEAN, un lavoratore presenta un’incapacità lavorativa del 100 % a seguito di malattia o infortunio e riceve prestazioni della Suva o dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, l’inizio della rendita PEAN è posticipato fino a quando

  • l’importo di quest’ultima supera le indennità giornaliere
  • al lavoratore viene concessa una rendita AI
  • cessa il diritto alle indennità giornaliere e la decisione AI non è ancora stata resa. (La rendita concessa successivamente dall’AI, dalla Suva e dalla Cassa pensioni viene coordinata con la rendita PEAN).

La richiesta di prestazioni va in ogni caso presentata almeno 6 mesi prima della data prevista originariamente per l’inizio della rendita.

Infortunio

Malattia / infortunio
Le indennità giornaliere in caso di malattia o infortunio sono escluse dall’obbligo contributivo PEAN.
Tuttavia, se oltre alle prestazioni assicurative, il datore di lavoro versa una percentuale del salario (ad es. capi muratori), tale importo è soggetto a contribuzione.
I richiedenti che alla data d’inizio del pensionamento anticipato ricevono o potrebbero ricevere prestazioni assicurative a seguito di malattia o infortunio devono farsi computare i relativi importi per tutto il periodo in cui hanno diritto a tali prestazioni. Il venir meno dei motivi di salute dev’essere confermato da certificato medico. Le prestazioni assicurative sono computate anche se il lavoratore disdice il contratto di lavoro o se lo stesso è sciolto di comune accordo.
Più concretamente, se alla data richiesta per l’inizio della rendita PEAN, un lavoratore presenta un’incapacità lavorativa del 100% a seguito di malattia o infortunio e riceve prestazioni della Suva o dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, l’inizio della rendita PEAN è posticipato fino a quando

  • l’importo di quest’ultima supera le indennità giornaliere
  • al lavoratore viene concessa una rendita AI
  • cessa il diritto alle indennità giornaliere e la decisione AI non è ancora stata resa. (La rendita concessa successivamente dall’AI, dalla Suva e dalla Cassa pensioni viene coordinata con la rendita PEAN).

La richiesta di prestazioni va in ogni caso presentata almeno 6 mesi prima della data prevista originariamente per l’inizio della rendita.

Inizio della rendita

La rendita può iniziare al più presto il mese successivo al compimento dei 60 anni.


La rendita PEAN è facoltativa e la sua data d’inizio flessibile
Un lavoratore che soddisfa le condizioni per beneficiare di una rendita PEAN può scegliere liberamente a partire da quando vuole usufruire del pensionamento anticipato. Non è obbligatorio richiedere una rendita PEAN al compimento del 60° anno d’età.


Aumento della rendita in caso di differimento

Il Consiglio federale decreta l’obbligatorietà generale delle misure di risanamento CCL PEAN dall’01.04.2019. Per le imprese sottoposte al campo d’applicazione CCL PEAN e i beneficiari di rendite PEAN con inizio della rendita dall’01.04.2019 le seguenti modifiche entrano in vigore dall’01.04.2019:

 

La rendita transitoria mensile è aumentata – tenendo conto degli importi limite[1] di cui all’art. 16 cpv. 2 CCL PEAN, se il richiedente differisce l’inizio della rendita (calcolata a contare dal giorno in cui avrebbe soddisfatto per la prima volta le condizioni per una rendita transitoria).

I richiedenti possono scegliere una delle seguenti varianti:

  • La rendita verrà percepita al più presto possibile: rendita mensile non ridotta, calcolata come adesso;1
  • rendita differita di almeno 12 mesi: la rendita mensile aumenta dell’8%;
  • rendita differita di almeno 24 mesi: la rendita mensile aumenta del 16%.

 

[1] Il 65 % del salario annuo concordato nell’ultimo anno lavorativo senza indennità supplementari, retribuzione di ore straordinarie, ecc. (= salario base per la rendita) più CHF 6’000, diviso 12. Tuttavia la rendita transitoria non può superare i seguenti importi limite: l’80% del salario base per la rendita o 2,4 volte la rendita AVS semplice massima (la rendita massima PEAN ammonta a CHF 5‘688 [stato 2019]).


Riduzione della percentuale lavorativa nell’anno precedente l’inizio della rendita PEAN 

In caso di riduzione del tempo lavorativo nell’anno precedente il pensionamento anticipato, la rendita mensile PEAN non può essere superiore al 90% dell’ultimo salario lordo concordato e adeguato al tempo di lavoro parziale (salario annuo effettivo, compresa la 13a mensilità, diviso 12). Gli invalidi e i disoccupati parziali non sono considerati lavoratori a tempo parziale nel senso appena descritto.


Differimento della rendita in caso di pagamento del saldo vacanze e delle ore supplementari
Se nei sei mesi precedenti l’inizio della rendita PEAN vengono pagate al lavoratore vacanze non effettuate o ore supplementari non compensate e se il relativo importo è superiore a un salario mensile (il numero delle ore pagate è messo a confronto con il normale orario di lavoro mensile di 176 ore), l’inizio della rendita è differito di un mese per ogni mese pagato integralmente. Non si tiene conto dei mesi iniziati (art. 13 cpv. 3 Reg. PEAN).

Invalidità

Ai fini del calcolo secondo l’art. 13 cpv. 1 lett. c Reg. PEAN si ritiene che abbiano lavorato per un anno intero le persone invalide che svolgono un’attività sottoposta al CCL PEAN nella misura almeno del 50% per anno civile (art. 17 cpv. 1 Reg. PEAN).
Il computo in caso di invalidità è possibile soltanto se il lavoratore percepisce al massimo una mezza rendita AI. In casi singoli e particolari, per evitare penalizzazioni ingiuste ai sensi dell’art. 13 cpv. 4 Reg. PEAN, il Consiglio di fondazione può derogare a tale regola (art. 17 cpv. 1bis Reg. PEAN). I lavoratori che percepiscono una rendita AI e che svolgono un’attività almeno al 50% (tempo di presenza) sono invitati ad annunciarsi alla Fondazione FAR che accerterà se hanno diritto a una rendita PEAN.

Istituti di libero passaggio

Avete bisogno di un istituto di libero passaggio per versare la prestazione di libero passaggio o la prestazione per caso di rigore?
Abbiamo vagliato diverse offerte di operatori disposti ad accettare il vostro avere di libero passaggio o le prestazioni per casi di rigore. Le condizioni variano leggermente da un operatore all’altro: https://www.far-suisse.ch/it/leistungsgesuche-2-2/istituti-di-libero-passaggio/

L
Lavoratori a tempo parziale

Lavoratori a tempo parziale

Per effetto dell’obbligatorietà generale decretata dal Consiglio federale, i datori di lavoro sono tenuti a versare i propri contributi e quelli dei lavoratori sulla base del salario AVS, indipendentemente dal grado di occupazione dei lavoratori.
Gli anni in cui un lavoratore a tempo parziale svolge un’attività sottoposta al CCL PEAN nella misura almeno del 50% sono computati come periodo di occupazione soggetto al CCL PEAN. Non lo sono invece gli anni in cui un lavoratore a tempo parziale svolge un’attività sottoposta al CCL PEAN in misura inferiore al 50%. Ciò nonostante sul salario di questo lavoratore vengono prelevati i contributi PEAN.
Il lavoratore a tempo parziale percepisce una rendita ridotta (art. 17 cpv. 2 Reg. PEAN).


 
Definizione di lavoro a tempo parziale
Secondo l’art. 23 cpv. 3 CNM, è considerato lavoro a tempo parziale il tempo – prestato a ore, mezze giornate o giorni – in cui il lavoratore deve essere a disposizione del datore di lavoro e che corrisponde a una determinata quota delle ore di lavoro annuali ai sensi dell’art. 24 CNM stabilita in un contratto di lavoro individuale.
Il contratto di lavoro a tempo parziale va stipulato per iscritto. Il lavoro a tempo parziale deve essere concordato in anticipo ed essere prestato in modo regolare e ricorrente.
Non si parla invece di lavoro a tempo parziale se negli ultimi sette anni prima di riscuotere le prestazioni un dipendente lavora per un anno al 50% in un’impresa sottoposta al CCL PEAN e al 50% in un’impresa non sottoposta al CCL PEAN, a meno che tali attività siano ricorrenti (l’interessato, ad esempio, lavora d’estate come viticoltore e d’inverno come lavoratore edile).


 
Riduzione della percentuale lavorativa nell’anno precedente l’inizio della rendita PEAN
In caso di riduzione del tempo lavorativo nell’anno precedente il pensionamento anticipato, la rendita mensile PEAN non può essere superiore al 90% dell’ultimo salario lordo concordato e adeguato al tempo di lavoro parziale (salario annuo effettivo, compresa la 13a mensilità, diviso 12). Gli invalidi e i disoccupati parziali non sono considerati lavoratori a tempo parziale nel senso appena descritto.

Lavoro stagionale

Per attività stagionale si intende l’attività svolta in un’impresa

  1. nel periodo tra inizio marzo e fine novembre
  2. per almeno sei mesi consecutivi nell’arco di tempo summenzionato e
  3. e di regola ripetuta per almeno tre stagioni consecutive.

Se queste tre condizioni sono soddisfatte, i periodi di disoccupazione comprovata nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio – dovuti a un impiego stagionale – non sono considerati nel conteggio del periodo massimo di disoccupazione.
L’attività stagionale comporta una riduzione della rendita.

LPP

Possibilità di mantenere l’assicurazione LPP
Le condizioni per ricevere i contributi di risparmio LPP, nonché l’ammontare dei contributi di risparmio LPP variano a seconda del suo anno di nascita e della data d’inizio della rendita. Per maggiori informazioni si rimanda alle schede.informative Possibilità di mantenere l’assicurazione LPP


Diritto al mantenimento dell’assicurazione presso l’ultima cassa pensioni in caso di disdetta da parte del datore di lavoro

L’entrata in vigore, il 1° gennaio 2021, dell’art. 47a LPP conferisce agli assicurati LPP il diritto (1) di mantenere l’assicurazione presso l’ultima cassa pensioni fino all’età di pensionamento ordinaria se il loro rapporto di lavoro viene disdetto dal datore di lavoro dopo che hanno compiuto 58 anni.

Il lavoratore licenziato che rimane nella cassa pensioni del suo ultimo datore di lavoro può percepire le prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale sotto forma di rendita anche se non trova un nuovo impiego (che implica l’entrata nella cassa pensioni del nuovo datore di lavoro) prima che sorga il diritto alle prestazioni di vecchiaia LPP.

Se l’assicurazione è durata più di due anni, le prestazioni di assicurazione sono versate sotto forma di rendita; il versamento anticipato o la costituzione in pegno della prestazione di uscita per l’acquisto di un’abitazione a uso proprio non sono più possibili.

Diritto al mantenimento dell’assicurazione presso l’ultima cassa pensioni in caso di disdetta da parte del datore di lavoro

M
Malattia

Malattia / infortunio
Le indennità giornaliere in caso di malattia o infortunio sono escluse dall’obbligo contributivo PEAN.
Tuttavia, se oltre alle prestazioni assicurative, il datore di lavoro versa una percentuale del salario (ad es. capi muratori), tale importo è soggetto a contribuzione.
I richiedenti che alla data d’inizio del pensionamento anticipato ricevono o potrebbero ricevere prestazioni assicurative a seguito di malattia o infortunio devono farsi computare i relativi importi per tutto il periodo in cui hanno diritto a tali prestazioni. Il venir meno dei motivi di salute dev’essere confermato da certificato medico. Le prestazioni assicurative sono computate anche se il lavoratore disdice il contratto di lavoro o se lo stesso è sciolto di comune accordo.
Più concretamente, se alla data richiesta per l’inizio della rendita PEAN, un lavoratore presenta un’incapacità lavorativa del 100% a seguito di malattia o infortunio e riceve prestazioni della Suva o dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, l’inizio della rendita PEAN è posticipato fino a quando

  • l’importo di quest’ultima supera le indennità giornaliere
  • al lavoratore viene concessa una rendita AI
  • cessa il diritto alle indennità giornaliere e la decisione AI non è ancora stata resa. (La rendita concessa successivamente dall’AI, dalla Suva e dalla Cassa pensioni viene coordinata con la rendita PEAN).

La richiesta di prestazioni va in ogni caso presentata almeno 6 mesi prima della data prevista originariamente per l’inizio della rendita.

Misure di risanamento

Il Consiglio federale decreta l’obbligatorietà generale delle misure di risanamento CCL PEAN dall’01.04.2019. Per le imprese sottoposte al campo d’applicazione CCL PEAN e i beneficiari di rendite PEAN con inizio della rendita dall’01.04.2019 le seguenti modifiche entrano in vigore dall’01.04.2019:

 

  1. I contributi dei lavoratori aumentano
  2. Vi è la possibilità di differire la rendita PEAN di uno o due anni e di ricevere di conseguenza una rendita più alta
  3. Ai beneficiari di rendite PEAN è permesso guadagnare di più nel settore dell’edilizia principale
  4. Gli accrediti di vecchiaia LPP saranno ridotti o eliminati a seconda della variante.

 

Le modifiche riguardano in particolare quanto segue:

 

1. Contributi (è determinante il salario soggetto all’AVS)

  • Fino al 31.03.2019 i contributi dei lavoratori ammontano all’1.5 %.
  • Dall’01.04.2019 fino al 31.12.2019 i contributi dei lavoratori ammontano al 2.0%.
  • Dall’01.01.2020 i contributi dei lavoratori ammontano al 2.25 %.
  • I contributi dei datori di lavoro rimangono come finora al 5.5%.

 

2. Aumento della rendita in caso di differimento

La rendita transitoria mensile è aumentata – tenendo conto degli importi limite[1] di cui all’art. 16 cpv. 2 CCL PEAN, se il richiedente differisce l’inizio della rendita (calcolata a contare dal giorno in cui avrebbe soddisfatto per la prima volta le condizioni per una rendita transitoria).

I richiedenti possono scegliere una delle seguenti varianti:

  • La rendita verrà percepita al più presto possibile: rendita mensile non ridotta, calcolata come adesso;1
  • rendita differita di almeno 12 mesi: la rendita mensile aumenta dell’8%;
  • rendita differita di almeno 24 mesi: la rendita mensile aumenta del 16%.

 

3. Ai beneficiari di rendite PEAN è permesso guadagnare di più nel settore dell’edilizia principale

  • Durante il periodo di versamento di una rendita PEAN si può esercitare un’attività sottoposta al CCL PEAN in un’impresa sottoposta al CCL PEAN per un guadagno annuo non superiore all’importo limite LPP[2] maggiorato del 30%.
  • La metà del guadagno tra l’importo limite LPP e questo limite massimo è computata nella rendita transitoria ed è dedotta dalle rendite transitorie correnti. Altrimenti deve essere restituita alla Fondazione FAR.
  • I lavoratori possono svolgere anche altre attività, a titolo dipendente o indipendente, a condizione che il guadagno annuo sia inferiore alla metà dell’importo limite LPP.

 

4. Accrediti di vecchiaia LPP

Nel periodo in cui percepiscono la rendita, i beneficiari hanno diritto ad un accredito di vecchiaia LPP pari al 6 % del salario annuo determinante per il calcolo della rendita, al netto dell’importo di coordinamento LPP valido alla data d’inizio della rendita.
Il contributo può però ammontare al massimo al 6% del salario massimo da assicurare ai sensi della LPP.

I beneficiari di rendita, che prima di percepire la rendita PEAN, o nel periodo in cui la percepiscono, ritirano del tutto o in parte il capitale della previdenza professionale, o si fanno corrispondere una rendita di vecchiaia dalla loro ultima cassa pensioni, non hanno diritto agli accrediti di vecchiaia LPP.

Il beneficiario di rendita deve comunicare alla Fondazione se può mantenere l’affiliazione al proprio istituto di previdenza, o se deve assicurarsi presso un altro istituto idoneo. La comunicazione sull’affiliazione a un istituto di previdenza è un presupposto per beneficiare degli accrediti di vecchiaia LPP.

 

 

Edizione Febbraio 2019

 

[1] Il 65 % del salario annuo concordato nell’ultimo anno lavorativo senza indennità supplementari, retribuzione di ore straordinarie, ecc. (= salario base per la rendita) più CHF 6’000, diviso 12. Tuttavia la rendita transitoria non può superare i seguenti importi limite: l’80% del salario base per la rendita o 2,4 volte la rendita AVS semplice massima (la rendita massima PEAN ammonta a CHF 5‘688 [stato 2019]).

[2] Importo limite LPP: CHF 21’330 (stato 2019)

 

PDF Indicazioni importanti della Fondazione FAR – Febbraio 2019

N
Notifica dei salari

La notifica dei salari debe essere effettuata dal datore di lavoro tramite portal-bau entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

O
Opposizioni

Opposizioni e ricorsi contro l’assoggettamento di imprese
Basandosi sulle indicazioni fornite dall’impresa e sugli accertamenti condotti, l’ufficio di gestione della Fondazione FAR emette una decisione in cui stabilisce se l’interessata è sottoposta o no al campo di applicazione del CCL PEAN.
Entro 14 giorni dalla decisione, l’impresa può presentare alla Fondazione FAR un’opposizione motivata. Sulla base dei documenti trasmessi e dei motivi addotti dall’impresa, l’ufficio di gestione emette una decisione di riconsiderazione.
Entro 14 giorni dalla riconsiderazione, l’impresa può inoltrare ricorso alla Commissione Ricorsi del Consiglio di fondazione. La decisione della Commissione Ricorsi non è più impugnabile all’interno della Fondazione FAR.


 

Opposizioni contro decisioni sulle prestazioni
Se i criteri per la concessione di una rendita PEAN non sono integralmente adempiuti e la richiesta è respinta, il richiedente può chiedere entro un termine di 30 giorni che la decisione venga riesaminata dalla Commissione Ricorsi del Consiglio di fondazione.
L’opposizione va presentata per iscritto, deve riportare un’esposizione dettagliata dei motivi di disaccordo ed essere corredata di nuovi documenti giustificativi.

In caso di disaccordo con la decisione della Commissione Ricorsi del Consiglio di fondazione, il richiedente può chiedere che il suo caso venga riesaminato nell’ottica di una penalizzazione ingiusta (cfr. voce «Casi di rigore»).

P
PEAN ponteggi

La Fondazione FAR attua il Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (CCL PEAN). La Fondazione pensionamento anticipato (PEAN) nella posa di ponteggi si trova qui: https://www.peanponteggi.ch

Perforazione e taglio del calcestruzzo

Le attività di perforazione e taglio del calcestruzzo rientrano nel campo di applicazione relativo alle imprese del CCL PEAN solo se l’impresa è affiliata alla Società svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC). Per contro, le attività delle imprese di perforazione e taglio del calcestruzzo che non sono affiliate alla SSIC non rientrano nel campo di applicazione del CCL PEAN poiché per le suddette attività non vi è un’obbligatorietà generale decretata dal Consiglio federale.

 

Ciò significa che non appena si affiliano alla SSIC le imprese di perforazione e taglio del calcestruzzo rientrano nel campo di applicazione relativo alle imprese del CCL PEAN, e che pertanto devono versare i contributi PEAN alla Fondazione FAR. In questo caso i periodi di occupazione dei collaboratori assoggettati sono computati conformemente al CCL PEAN. Le imprese di perforazione e taglio del calcestruzzo che non sono affiliate alla SSIC non devono invece versare alcun contributo PEAN alla Fondazione FAR, e i periodi di occupazione dei collaboratori non sono computati secondo il CCL PEAN.

Persone in formazione / apprendisti

In linea di principio tutti i lavoratori sono assoggettati al CCL PEAN dalla data in cui sono sottoposti all’obbligo contributivo AVS. I contributi PEAN sono quindi dovuti per gli apprendisti e le persone in formazione sottoposti all’obbligo contributivo AVS.

Presentazione della richiesta di prestazioni

Richiesta di prestazioni e decisione

Il lavoratore deve presentare la richiesta di prestazioni alla Fondazione FAR almeno 6 mesi prima dell’inizio auspicato della rendita. La prima data possibile per l’inizio della rendita è il mese successivo al compimento dei 60 anni. La richiesta viene esaminata dall’Ufficio di pagamento. Se viene accolta, il richiedente riceve una decisione sulle prestazioni che riporta la rendita mensile, il contributo di risparmio LPP annuo e i valori limite per il guadagno consentito nel periodo di percepimento della rendita PEAN. Alla decisione viene allegato il modulo «Domanda definitiva» che il richiedente deve compilare e inviare all’Ufficio di pagamento (cfr. voce «Domanda definitiva»).

In caso di disaccordo con la decisione sulle pretazioni, il richiedente può rivolgersi alla Commissione Ricorsi del Consiglio di fondazione (rimando a «Opposizioni contro decisioni sulle prestazioni»).


 
Termine per la presentazione di una richiesta di prestazioni

La richiesta di prestazioni deve essere presentata, corredata di tutti i documenti necessari, almeno sei mesi completi prima dell’inizio auspicato della rendita. Le richieste presentate in ritardo non possono ostacolare il disbrigo di quelle pervenute puntualmente, per cui l’inizio della rendita è differito della durata del ritardo.


 
Domanda definitiva

L’Ufficio di pagamento può predisporre il versamento della prima rendita mensile soltanto al ricevimento del modulo «Domanda definitiva». Importante:

  • il modulo «Domanda definitiva» deve essere firmato dal richiedente
  • il datore di lavoro deve confermare per iscritto lo scioglimento del rapporto di lavoro

Il richiedente non ha diritto al versamento retroattivo della rendita se non rispedisce per tempo la domanda definitiva o se si verificano ritardi perché manca la firma.

Prestatori di personale

Prestatori di personale
Dal 1° aprile 2006, gli impieghi forniti da prestatori di personale sono sottoposti al CCL PEAN se l’impresa acquisitrice o una parte operative è soggetta a tale contratto. In altre parole, i prestatori devono versare i contributi PEAN se forniscono personale a un’impresa sottoposta al CCL PEAN.
Fino al 31 marzo 2006, i prestatori di personale non erano tenuti a versare i contributi PEAN per i lavoratori forniti a imprese sottoposte al CCL PEAN.


Sono esentati dall’obbligo contributivo i lavoratori forniti in prestito

  1. di età inferiore a 28 anni e
  2. che seguono una formazione per una professione che non rientra nel campo di applicazione del contratto collettivo di lavoro e
  3. il cui impiego è limitato a tre mesi.

Questi tre prerequisiti devono essere soddisfatti cumulativamente.


Imprese acquisitrici assoggettate

  1. Imprese o parte operative che rientrano nel campo di applicazione aziendale del CCL PEAN. È determinante la sede dell’impresa acquisitrice.
  2. Imprese acquisitrici nel Canton Vaud:
    Le ditte che forniscono personale a prestito a imprese acquisitrici affiliate alla Caisse de retraite professionnelle de l’Industrie vaudoise de la construction (CRP) sono tenute a versare i contributi PEAN.
  3. Prestatori di personale del Principato del Liechtenstein:
    I prestatori di personale del Liechtenstein in possesso di un’autorizzazione del Canton San Gallo per la fornitura di manodopera in Svizzera sono tenuti a versare i contributi PEAN se prestano personale a imprese acquisitrici con sede in Svizzera sottoposte al CCL PEAN.

Scheda informativa Impieghi in imprese non sottoposte al CCL PEAN

Scheda informativa con informazioni importanti sugli impieghi tramite prestatori di personale in imprese non sottoposte al CCL PEAN e sulle consequenze per la rendita PEAN:

Scheda informativa Impieghi in imprese non sottoposte al CCL PEAN

Prestazioni sostitutive per casi di rigore
  1. Hanno diritto alle prestazioni sostitutive per casi di rigore i lavoratori che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:
    1. hanno compiuto il 50º anno d´età, ma non hanno ancora raggiunto i 60 anni;
    2. hanno lavorato almeno vent´anni, di cui gli ultimi sette senza interruzioni, in un´impresa che rientra nel campo di applicazione del CCL PEAN e
    3. sono stati espulsi definitivamente e senza colpa propria dall´attività nell´edilizia principale (ad esempio per fallimento dell´impresa, licenziamento, decisione di inidoneità della Suva).
  2. Il diritto alle prestazioni sostitutive per casi di rigore può essere fatto valere soltanto se il caso di rigore subentra dopo il 1º gennaio 2006.
  3. Il diritto a tali prestazioni sostitutive va notificato alla Fondazione FAR entro quattro anni dalla cessazione dell´attività nel settore dell´edilizia principale, altrimenti decade ogni diritto all´indennità.
  4. La prestazione sostitutiva per casi di rigore consiste in un versamento unico corrisposto all´istituto di previdenza secondo la LPP / LFLP, pari di regola a CHF 1´000.00 per ogni anno durante il quale l´avente diritto ha lavorato in un´impresa rientrante nel campo di applicazione del CCL PEAN.
  5. L´erogazione di un´indennità per casi di rigore esclude qualsiasi altra prestazione da parte della Fondazione FAR.
  6. Non hanno diritto alle prestazioni sostitutive per casi di rigore gli invalidi che possono far valere indennità sostitutive del salario fino al 90 % dell´importo massimo di coordinamento AI/SUVA/LPP. Se le prestazioni sono solo leggermente inferiori a tale limite, le prestazioni sostitutive per casi di rigore sono ridotte proporzionalmente.
  7. Al decesso dell´avente diritto la prestazione può essere richiesta congiuntamente solo dalla vedova o dal vedovo e dai figli aventi diritto alla rendita per orfani AVS.
R
Richiesta di prestazioni

La prima data possibile per l’inizio della rendita è il mese successivo al compimento dei 60 anni.
La richiesta di prestazioni deve giungere almeno sei mesi prima del 60° compleanno o sei mesi prima dell’inizio auspicato della rendita alla Fondazione FAR. Le richieste presentate in ritardo non possono ostacolare il disbrigo di quelle pervenute puntualmente, per cui l’inizio della rendita è differito della durata del ritardo. È nella vostra responsabilità di rispettare il termine.

Mandate la vostra richiesta di prestazioni con lettera raccomandata a la Fondazione FAR, Obstgartenstrasse 19, 8006 Zurigo. Per motivi legali, i moduli compilati e firmati non possono essere inviati via email, ma unicamente tramite posta.

Come procedere per la richiesta di prestazioni?

  • Contattate uno degli uffici amministrativi dei sindacati Unia, Syna o Quadri dell’Edilizia Svizzera, che vi consiglieranno gratuitamente e all’occorrenza vi aiuteranno a compilare la richiesta.
  • Chiedete al vostro datore di lavoro di aiutarvi a compilare la richiesta e a procurarvi i documenti necessari.
  • Compilate voi stessi il modulo di richiesta; consultate la guida e le schede informative Possibilità di mantenere l’assicurazione LPP e Personale con funzioni direttive.
Ricorsi

Opposizioni e ricorsi contro l’assoggettamento di imprese
Basandosi sulle indicazioni fornite dall’impresa e sugli accertamenti condotti, l’ufficio di gestione della Fondazione FAR emette una decisione in cui stabilisce se l’interessata è sottoposta o no al campo di applicazione del CCL PEAN.
Entro 14 giorni dalla decisione, l’impresa può presentare alla Fondazione FAR un’opposizione motivata. Sulla base dei documenti trasmessi e dei motivi addotti dall’impresa, l’ufficio di gestione emette una decisione di riconsiderazione.
Entro 14 giorni dalla riconsiderazione, l’impresa può inoltrare ricorso alla Commissione Ricorsi del Consiglio di fondazione. La decisione della Commissione Ricorsi non è più impugnabile all’interno della Fondazione FAR.


 

Opposizioni contro decisioni sulle prestazioni
Se i criteri per la concessione di una rendita PEAN non sono integralmente adempiuti e la richiesta è respinta, il richiedente può chiedere entro un termine di 30 giorni che la decisione venga riesaminata dalla Commissione Ricorsi del Consiglio di fondazione.
L’opposizione va presentata per iscritto, deve riportare un’esposizione dettagliata dei motivi di disaccordo ed essere corredata di nuovi documenti giustificativi.

In caso di disaccordo con la decisione della Commissione Ricorsi del Consiglio di fondazione, il richiedente può chiedere che il suo caso venga riesaminato nell’ottica di una penalizzazione ingiusta (cfr. voce «Casi di rigore»).

S
Salario sottoposto all’obbligo contributivo PEAN

Dal 1° gennaio 2020 le aliquote contributive dei lavoratori ammontano al 2,25 % e quelle dei datori di lavoro al 5,5 %.

Il datore di lavoro è un’impresa edile

  • In linea di massima sono soggetti ai contributi PEAN tutti i collaboratori di aziende o parti di aziende sottoposte al CCL PEAN (ossia anche collaboratori di gruppi professionali che non rientrano nella categoria dell’edilizia principale come piastrellisti, pittori, ecc.):
    • impiegati a tempo pieno e a tempo parziale
    • apprendisti che raggiungono l’età soggetta all’obbligo contributivo AVS
    • cottimisti non indipendenti
    • ausiliari
    • stagisti
    • beneficiari di una rendita PEAN che lavorano in imprese sottoposte al CCL PEAN nei limiti del guadagno consentito
    • collaboratori che hanno raggiunto l’età ordinaria AVS e che continuano a lavorare
  • Non sono assoggettati ai contributi PEAN i collaboratori di aziende o parti di aziende sottoposte al CCL PEAN qui di seguito:
    • dirigenti (cfr. scheda informativa Personale con funzioni direttive su www.far-suisse.ch)
    • personale tecnico e amministrativo (per personale tecnico si intendono ad es. i disegnatori edili o gli ingegneri)
    • personale addetto alle mense e alle pulizie
  • Cosa bisogna notificare per i collaboratori assoggettati ai contributi?
    • In linea di massima i salari soggetti all’obbligo contributivo AVS (indennità per le vacanze e per le ore supplementari incluse) fino al limite massimo LAINF (stato 2023: CHF 148’200). Ai collaboratori che hanno raggiunto l’età ordinaria AVS spetta una franchigia AVS di CHF 1’400 al mese o di CHF 16’800 all’anno. L’importo che supera questa franchigia è assoggettato all’obbligo contributivo PEAN fino al limite massimo LAINF
    • Prestazioni IPG fino al limite massimo LAINF
    • Indennità di maternità e paternità fino al limite massimo LAINF.
  • Cosa non bisogna notificare per i collaboratori assoggettati ai contributi?
    • Indennità giornaliere in caso di malattia o infortunio
    • Indennità giornaliere AI
    • Redditi fino a CHF 2300 per impresa e all’anno, se il collaboratore non chiede il versamento dei contributi.

 

Il datore di lavoro è un fornitore di personale

Dal 1° aprile 2006 i periodi di occupazione prestati tramite fornitori di personale sono assoggettati al CCL PEAN se l’impresa/parte di azienda acquisitrice e assoggetta al CCL PEAN. A partire da questa data, i fornitori di personale devono quindi versare i contributi PEAN qualora forniscano collaboratori assoggettati al CCL PEAN ad un’azienda o a una parte di azienda assoggettata al CCL PEAN.

Sono tuttavia esclusi dall’obbligo contributivo i collaboratori a prestito

  • che non hanno ancora compiuto 28 anni
  • in corso di formazione per una professione che non rientra nel campo di applicazione del contratto collettivo di lavoro e
  • il cui contratto di missione è limitato a tre mesi.

Occorre che siano soddisfatte tutte e tre le predette condizioni.

Casi particolari

Impresa/parte di impresa acquisitrice assoggettata alla CRP:

  • i fornitori di personale che prestano collaboratori ad imprese/parti di imprese acquisitrici affiliate alla Caisse de retraite professionnelle de l’Industrie vaudoise de la construction (CRP), devono versare i contributi PEAN per i già menzionati collaboratori.

Fornitori di personale del Principato del Liechtenstein:

  • i fornitori di personale del Liechtenstein, che dispongono di un’autorizzazione del Cantone di San Gallo per fornire personale in Svizzera hanno l’obbligo di versare i contributi PEAN se prestano personale ad imprese/parti di imprese acquisitrici assoggettate al CCL PEAN.

 

Notifiche dei salari

Dall’anno contributivo 2023 le notifiche dei salari devono essere effettuate tramite portal-bau (www.portal-bau.ch).

 

 

 

Edizione dell’01.08.2023

Sanzioni

Le imprese del settore dell’edilizia principale hanno l’obbligo di annunciarsi alla Fondazione FAR, dopodiché ricevono i moduli di autodichiarazione. L’ufficio de gestione accerta se sono sottoposte o no al CCL PEAN basandosi sui dati forniti nell’autodichiarazione.
Un’impresa sottoposta al CCL PEAN (campo di applicazione aziendale e geografico) deve versare i contributi PEAN per i collaboratori che rientrano nel campo di applicazione personale.
In caso di inosservanza di questo obbligo è chiamata a pagare retroattivamente i contributi, eventuali costi di controllo e sanzioni.
Cfr. Scheda informativa Sanzioni

Scioglimento del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro può essere sciolto solo al ricevimento della decisione sulle prestazioni che autorizza formalmente il lavoratore ad andare in pensione anticipata. Nel modulo «Domanda definitiva» il datore di lavoro deve confermare la data dello scioglimento del rapporto di lavoro.

Servizi di collocamento

Prestatori di personale
Dal 1° aprile 2006, gli impieghi forniti da prestatori di personale sono sottoposti al CCL PEAN se l’impresa acquisitrice è soggetta a tale contratto. In altre parole, i prestatori devono versare i contributi PEAN se forniscono personale a un’impresa o una parte operativa sottoposta al CCL PEAN.

Fino al 31 marzo 2006, i prestatori di personale non erano tenuti a versare i contributi PEAN per i lavoratori forniti a imprese sottoposte al CCL PEAN.


Sono esentati dall’obbligo contributivo i lavoratori forniti in prestito

      1. di età inferiore a 28 anni e
      2. che seguono una formazione per una professione che non rientra nel campo di applicazione del contratto collettivo di lavoro e
      3. il cui impiego è limitato a tre mesi.

Questi tre prerequisiti devono essere soddisfatti cumulativamente.


Imprese acquisitrici assoggettate

    1. Imprese o parte operative che rientrano nel campo di applicazione aziendale del CCL PEAN. È determinante la sede dell’impresa acquisitrice.
    2. Imprese acquisitrici nel Canton Vaud:
      Le ditte che forniscono personale a prestito a imprese acquisitrici affiliate alla Caisse de retraite professionnelle de l’Industrie vaudoise de la construction (CRP) sono tenute a versare i contributi PEAN.
    3. Prestatori di personale del Principato del Liechtenstein:
      I prestatori di personale del Liechtenstein in possesso di un’autorizzazione del Canton San Gallo per la fornitura di manodopera in Svizzera sono tenuti a versare i contributi PEAN se prestano personale a imprese acquisitrici con sede in Svizzera sottoposte al CCL PEAN.

Scheda informativa Impieghi in imprese non sottoposte al CCL PEAN

Scheda informativa con informazioni importanti sugli impieghi tramite prestatori di personale in imprese non sottoposte al CCL PEAN e sulle consequenze per la rendita PEAN:

Scheda informativa Impieghi in imprese non sottoposte al CCL PEAN

Sistema d’informazione Alleanza costruzione (SIAC)

Il Sistema d’informazione Alleanza costruzione (SIAC) fornisce dati armonizzati a livello nazionale sull’applicazione dei CCL per il settore dell’edilizia principale e dei lavori di completamento. Lo fa in forma centralizzata e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati.
Il SIAC è sostenuto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore dell’edilizia principale e dei lavori di completamento, che insieme hanno fondato l’Associazione paritetica Sistema d’informazione Alleanza costruzione.
Dall’anno prossimo, i dati rifletteranno non solo la situazione relativa al CNM ma anche quella relativa al CCL PEAN.

PDF: Certificazioni di conformità al CCL con punto di controllo FAR (SIAC)

Trovate maggiori informazioni anche sul sito del Sistema d’informazione Alleanza costruzione (SIAC): https://isab-siac.ch.

Per domande sul sistema SIAC e sulle autorizzazioni di accesso contattare la hotline al numero 0800 244 244 o scrivere all’indirizzo di posta elettronica: support@isab-siac.ch.

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Perforazione e taglio del calcestruzzo

Le attività di perforazione e taglio del calcestruzzo rientrano nel campo di applicazione relativo alle imprese del CCL PEAN solo se l’impresa è affiliata alla Società svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC). Per contro, le attività delle imprese di perforazione e taglio del calcestruzzo che non sono affiliate alla SSIC non rientrano nel campo di applicazione del CCL PEAN poiché per le suddette attività non vi è un’obbligatorietà generale decretata dal Consiglio federale.

 

Ciò significa che non appena si affiliano alla SSIC le imprese di perforazione e taglio del calcestruzzo rientrano nel campo di applicazione relativo alle imprese del CCL PEAN, e che pertanto devono versare i contributi PEAN alla Fondazione FAR. In questo caso i periodi di occupazione dei collaboratori assoggettati sono computati conformemente al CCL PEAN. Le imprese di perforazione e taglio del calcestruzzo che non sono affiliate alla SSIC non devono invece versare alcun contributo PEAN alla Fondazione FAR, e i periodi di occupazione dei collaboratori non sono computati secondo il CCL PEAN.

Termine per la presentazione di una richiesta di prestazioni

La richiesta di prestazioni deve essere presentata, corredata di tutti i documenti necessari, almeno sei mesi completi prima dell’inizio auspicato della rendita. Le richieste presentate in ritardo non possono ostacolare il disbrigo di quelle pervenute puntualmente, per cui l’inizio della rendita è differito della durata del ritardo. È nella vostra responsabilità di rispettare il termine.