Invalidità

Ai fini del calcolo secondo l’art. 13 cpv. 1 lett. c Reg. PEAN si ritiene che abbiano lavorato per un anno intero le persone invalide che svolgono un’attività sottoposta al CCL PEAN nella misura almeno del 50% per anno civile (art. 17 cpv. 1 Reg. PEAN).
Il computo in caso di invalidità è possibile soltanto se il lavoratore percepisce al massimo una mezza rendita AI. In casi singoli e particolari, per evitare penalizzazioni ingiuste ai sensi dell’art. 13 cpv. 4 Reg. PEAN, il Consiglio di fondazione può derogare a tale regola (art. 17 cpv. 1bis Reg. PEAN). I lavoratori che percepiscono una rendita AI e che svolgono un’attività almeno al 50% (tempo di presenza) sono invitati ad annunciarsi alla Fondazione FAR che accerterà se hanno diritto a una rendita PEAN.