Malattia / infortunio
Le indennità giornaliere in caso di malattia o infortunio sono escluse dall’obbligo contributivo PEAN.
Tuttavia, se oltre alle prestazioni assicurative, il datore di lavoro versa una percentuale del salario (ad es. capi muratori), tale importo è soggetto a contribuzione.
I richiedenti che alla data d’inizio del pensionamento anticipato ricevono o potrebbero ricevere prestazioni assicurative a seguito di malattia o infortunio devono farsi computare i relativi importi per tutto il periodo in cui hanno diritto a tali prestazioni. Il venir meno dei motivi di salute dev’essere confermato da certificato medico. Le prestazioni assicurative sono computate anche se il lavoratore disdice il contratto di lavoro o se lo stesso è sciolto di comune accordo.
Più concretamente, se alla data richiesta per l’inizio della rendita PEAN, un lavoratore presenta un’incapacità lavorativa del 100% a seguito di malattia o infortunio e riceve prestazioni della Suva o dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, l’inizio della rendita PEAN è posticipato fino a quando
- l’importo di quest’ultima supera le indennità giornaliere
- al lavoratore viene concessa una rendita AI
- cessa il diritto alle indennità giornaliere e la decisione AI non è ancora stata resa. (La rendita concessa successivamente dall’AI, dalla Suva e dalla Cassa pensioni viene coordinata con la rendita PEAN).
La richiesta di prestazioni va in ogni caso presentata almeno 6 mesi prima della data prevista originariamente per l’inizio della rendita.
