Misure di risanamento

Il Consiglio federale decreta l’obbligatorietà generale delle misure di risanamento CCL PEAN dall’01.04.2019. Per le imprese sottoposte al campo d’applicazione CCL PEAN e i beneficiari di rendite PEAN con inizio della rendita dall’01.04.2019 le seguenti modifiche entrano in vigore dall’01.04.2019:

 

  1. I contributi dei lavoratori aumentano
  2. Vi è la possibilità di differire la rendita PEAN di uno o due anni e di ricevere di conseguenza una rendita più alta
  3. Ai beneficiari di rendite PEAN è permesso guadagnare di più nel settore dell’edilizia principale
  4. Gli accrediti di vecchiaia LPP saranno ridotti o eliminati a seconda della variante.

 

Le modifiche riguardano in particolare quanto segue:

 

1. Contributi (è determinante il salario soggetto all’AVS)

  • Fino al 31.03.2019 i contributi dei lavoratori ammontano all’1.5 %.
  • Dall’01.04.2019 fino al 31.12.2019 i contributi dei lavoratori ammontano al 2.0%.
  • Dall’01.01.2020 i contributi dei lavoratori ammontano al 2.25 %.
  • I contributi dei datori di lavoro rimangono come finora al 5.5%.

 

2. Aumento della rendita in caso di differimento

La rendita transitoria mensile è aumentata – tenendo conto degli importi limite[1] di cui all’art. 16 cpv. 2 CCL PEAN, se il richiedente differisce l’inizio della rendita (calcolata a contare dal giorno in cui avrebbe soddisfatto per la prima volta le condizioni per una rendita transitoria).

I richiedenti possono scegliere una delle seguenti varianti:

  • La rendita verrà percepita al più presto possibile: rendita mensile non ridotta, calcolata come adesso;1
  • rendita differita di almeno 12 mesi: la rendita mensile aumenta dell’8%;
  • rendita differita di almeno 24 mesi: la rendita mensile aumenta del 16%.

 

3. Ai beneficiari di rendite PEAN è permesso guadagnare di più nel settore dell’edilizia principale

  • Durante il periodo di versamento di una rendita PEAN si può esercitare un’attività sottoposta al CCL PEAN in un’impresa sottoposta al CCL PEAN per un guadagno annuo non superiore all’importo limite LPP[2] maggiorato del 30%.
  • La metà del guadagno tra l’importo limite LPP e questo limite massimo è computata nella rendita transitoria ed è dedotta dalle rendite transitorie correnti. Altrimenti deve essere restituita alla Fondazione FAR.
  • I lavoratori possono svolgere anche altre attività, a titolo dipendente o indipendente, a condizione che il guadagno annuo sia inferiore alla metà dell’importo limite LPP.

 

4. Accrediti di vecchiaia LPP

Nel periodo in cui percepiscono la rendita, i beneficiari hanno diritto ad un accredito di vecchiaia LPP pari al 6 % del salario annuo determinante per il calcolo della rendita, al netto dell’importo di coordinamento LPP valido alla data d’inizio della rendita.
Il contributo può però ammontare al massimo al 6% del salario massimo da assicurare ai sensi della LPP.

I beneficiari di rendita, che prima di percepire la rendita PEAN, o nel periodo in cui la percepiscono, ritirano del tutto o in parte il capitale della previdenza professionale, o si fanno corrispondere una rendita di vecchiaia dalla loro ultima cassa pensioni, non hanno diritto agli accrediti di vecchiaia LPP.

Il beneficiario di rendita deve comunicare alla Fondazione se può mantenere l’affiliazione al proprio istituto di previdenza, o se deve assicurarsi presso un altro istituto idoneo. La comunicazione sull’affiliazione a un istituto di previdenza è un presupposto per beneficiare degli accrediti di vecchiaia LPP.

 

 

Edizione Febbraio 2019

 

[1] Il 65 % del salario annuo concordato nell’ultimo anno lavorativo senza indennità supplementari, retribuzione di ore straordinarie, ecc. (= salario base per la rendita) più CHF 6’000, diviso 12. Tuttavia la rendita transitoria non può superare i seguenti importi limite: l’80% del salario base per la rendita o 2,4 volte la rendita AVS semplice massima (la rendita massima PEAN ammonta a CHF 5‘688 [stato 2019]).

[2] Importo limite LPP: CHF 21’330 (stato 2019)

 

PDF Indicazioni importanti della Fondazione FAR – Febbraio 2019